Con la Manovra 2024 sono cambiate le pensioni di vecchiaia, con una modulazione che dipende dall’anno in cui si collocano i primi versamenti contributivi.
=> Le modifiche 2024 alle pensioni
Per chi ha iniziato a lavorare prima del 1996 e vanta una quota di montante valorizzato con sistema retributivo (e quindi calcola la pensione con il sistema misto), non ci sono penalizzazioni per il trattamento di vecchiaia, mentre i dipendenti ex INPDAP che scelgono una qualunque formula di pensione anticipata subiscono un taglio dell’assegno e devono attendere una nuova finestra mobile prima di uscire.
Per i contributivi puri c’è invece una buona notizia: si abbassa la soglia minima di pensione maturata oltre la quale è concesso ritirarsi con i requisiti del caso.
Vediamo con precisione quali sono i requisiti per la pensione di vecchiaia per chi si ritira con il sistema retributivo, misto o contributivo.
Regole comuni per la pensione di vecchiaia
Il riferimento di legge resta la Riforma Pensioni Fornero (commi da 6 a 9, articolo 24, DL 201/2011). I requisiti per tutti sono i seguenti:
- 67 anni di età con adeguamento alle aspettative di vita (ma non sono previsti scatti fino a fine 2026);
- 20 anni di contributi di qualunque tipologia, compresi i figurativi e da riscatto;
- decorrenza pensione dal primo giorno del mese successivo a quello di domanda, senza finestre mobili.
Il requisito per i contributivi puri
Ci sono poi requisiti differenziati per i contributivi che riguardano l’importo della pensione maturata.
Coloro che hanno iniziato a effettuare versamenti dal 1996, possono andare in pensione di vecchiaia con i requisiti sopra esposti (67 anni e 20 anni di contributi) solo se l’assegno maturato al momento della domanda è di importo almeno pari ad almeno l’assegno sociale (quest’anno è pari a 534,41 euro).
Questo è il requisito corretto dalla Manovra 2024 in senso favorevole ai lavoratori (perché prima l’importo soglia era pari a 1,5 volte il minimo), intervenendo sul comma 7 dell’articolo 24 della sopra citata legge Fornero:
Il diritto alla pensione di vecchiaia di cui al comma 6 è conseguito in presenza di un’anzianità contributiva minima pari a 20 anni, a condizione che l’importo della pensione risulti essere non inferiore, per i lavoratori con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre successivamente al 1° gennaio 1996, all’importo dell’assegno sociale.
Attenzione: la nuova regola si applica a chi matura la pensione di vecchiaia a partire dal 2024 mentre restano valide le precedenti disposizioni per chi aveva già acquisito il diritto a pensione anche senza averlo esercitato.
Sistema retributivo, misto e contributivo: requisiti a confronto
Vediamo quindi di conseguenza le regole precise per le diverse categorie di lavoratori.
- Sistema retributivo: chi ha almeno 18 anni di contributi versati entro la fine del 1995, mantiene il calcolo retributivo fino al 31 dicembre 2012 (per i periodi successivi, i contributivi sono in ogni caso valorizzati con il contributivo). Questi lavoratori vanno in pensione di vecchiaia con 67 anni e 20 anni di contributi, senza altri paletti.
- Sistema misto: chi ha contribuzione entro la fine del 1995, senza ragiungere i 18 anni, mantiene il calcolo retributivo sui versamenti fino al 31 dicembre 1995, e applica invece il contributivo a quelli successivi. Anche per questa platea, il requisiti per la pensione resta a 67 anni e 20 anni di contributi,
- Sistema contributivo: solo contributi successivi al 31 dicembre 1995, tutti valorizzati con il sistema contributivo. In questo caso, in considerazione delle regole sopra esposte, oltre a 67 anni di età e 20 anni di contributi c’è anche la soglia minima di assegno maturato. Per chi perfeziona il requisito alla pensione di vecchiaia dal 2024, il limite è pari a 534,41 euro. Chi invece aveva già i requisiti al 31 dicembre 2023, deve aver maturato un assegno di 801,615 euro.