Dal 20 maggio 2024 è possibile modificare e integrare la dichiarazione dei redditi precompilata: chi ha necessità si scaricare o visualizzare i documenti commerciali delle proprie spese detraibili, può accedere al servizio di consultazione online delle fatture elettroniche.
Dallo scorso mese di marzo 2024, tutte le fatture emesse attraverso il Sistema di Interscambio (SdI) restano disponibili nell’area riservata del portale dell’Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it), consultabili a partire da quelle dei due anni precedenti.
Condomini ed Enti non Commerciali non titolari di partita IVA possono inoltre registrare l’indirizzo telematico di consegna delle fatture elettroniche, anche in modalità massiva per gli amministratori di condominio.
Consultazione libera delle fatture elettroniche
La novità è stata introdotta con apposito provvedimento direttoriale datato 8 marzo 2024, con le nuove regole in vigore dal 20 marzo scorso. La semplificazione, prevista dalla Riforma Fiscale, ha eliminato la necessità di esplicita richiesta del contribuente per la visione delle proprie e-fatture, di conseguenza il Fisco ha ricalibrato il servizio introducendo di default la nuova funzionalità.
Prima la normativa di riferimento era l’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 127/2015, in base al quale le fatture elettroniche emesse nei confronti dei consumatori finali erano rese disponibili solo su richiesta. L’articolo 4-quinquies, comma 4, del decreto legge 145/2023 ha modificato la disposizione, eliminando la necessità di una espressa richiesta di consultazione da parte del contribuente consumatore finale.
Un’altra novità è l’estensione agli enti non commerciali del servizio di registrazione dell’indirizzo telematico, per indicare il recapito presso il quale ricevere le fatture indipendentemente dal campo “CodiceDestinatario”.
Stampa e duplicati fatture elettroniche
I contribuenti possono dunque avvalersi del servizio di consultazione e acquisizione fatture elettroniche e loro duplicati informatici più agevolmente, senza la necessità di sottoscrivere un accordo di servizio.
La consultazione della fatture elettroniche e dei dati fattura, tuttavia, non è delegabile a un intermediario.
Significa che ogni utente accede alle proprie fatture B2C con le proprie credenziali personali, dall’area riservata del portale del Fisco (attraverso il Cassetto Fiscale AdE), così come accede alla dichiarazione dei redditi precompilata.
Nello specifico, con il provvedimento si è esteso a tutti i contribuenti, operatori economici, persone fisiche o soggetti diversi da persone fisiche non titolari di partita IVA, la possibilità di avvalersi del servizio.
Fatture elettroniche consultabili per due anni
Le fatture sono disponibili in consultazione fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di ricezione da parte del Sistema di Interscambio (SdI).
I dati fattura, ovvero quelli fiscalmente rilevanti, sono invece disponibili fino al 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento.