Sono tenuti a versare l’imposta comunale per tutti gli esercizi commerciali che espongono un messaggio pubblicitario in un luogo pubblico, anche se all’interno di un centro commerciale (quindi regolato da specifiche condizioni di accesso).
A chiarire questo aspetto della tassa sulla pubblicità è stata la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia, con la sentenza n. 33 emessa l’8 gennaio 2024.
La CGT si è espressa in merito all’avviso di accertamento inviato a un negozio al dettaglio per il mancato pagamento dell’imposta relativa a un cartellone collocato all’interno di uno shopping center.
Il cartello, seppur con la sola denominazione della ditta e l’indicazione dei prodotti venduti, non ha solo una funzione segnaletica ma anche di messaggio pubblicitario diffuso in un luogo pubblico e pertanto soggetto all’imposizione fiscale.
Nella disputa tra contribuente e Amministrazione finanziaria, i giudici hanno dato ragione al Fisco, sottolineando come la finalità promozionale fosse prevalente rispetto a quella direzionale (indicazione dell’ubicazione del punto vendita).
Facendo riferimento alla normativa dettata dal Decreto legislativo n. 507/1993 (articolo 5), pertanto:
La diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile è soggetta all’imposta sulla pubblicità.