Il Decreto Legge n. 19/2024, all’articolo 30, contiene una serie di misure per l’emersione del lavoro irregolare, fra le quali è compresa anche una sorta di sanatoria per le imprese che regolarizzano spontaneamente la propria posizione versando i contributi.
Introdotti anche nuovi strumenti di ravvedimento in aggiunta a quelli già previsti, con sconti sulle sanzioni per omesso versamento dei contributi e per evasione.
Vediamo in dettaglio le novità dal 1° settembre.
Contributi omessi: condono maggiorazioni
Per quanto riguarda il mancato versamento dei contributi, il decreto interviene sull‘articolo 116, comma 8, della legge 388/2000.
Dal 1° settembre 2024, niente maggiorazione se si provvede spontaneamente al versamento dei contributi omessi o insufficienti, in un’unica soluzione, entro 120 giorni e comunque prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori. Finora, invece, era prevista in tuti i casi una sanzione pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti.
Questa regola resta immutata, ma viene esclusa la sanzione maggiorata a fronte del pagamento entro 120 giorni.
Ravvedimento per evasione contributiva
Inoltre, come si legge al comma 1, lettera b) dell’Articolo 30 del DL 19/2024, per «registrazioni, denunce o dichiarazioni obbligatorie omesse o non conformi al vero, poste in essere con l’intenzione specifica di non versare i contributi o premi mediante l’occultamento di rapporti di lavoro in essere, retribuzioni erogate o redditi prodotti» è prevista una sanzione civile del 30% l’anno, che non può comunque superare il 60% dell’importo dei contributi o premi non corrisposti.
Resta la possibilità di ravvedimento facendo la denuncia entro 12 mesi e pagando poi il dovuto entro i successivi 30 giorni con una sanzione civile pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti, e comunque non superiore al 40% dei contributi omessi.
Introdotta poi una nuova possibilità di versamento, entro 90 giorni dalla denuncia, con una sanzione pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 7,5 punti.
E il pagamento rateale, con sanzioni analoghe a quelle sopra esposte, determinate in base al momento in cui viene pagata a prima rata.
In pratica, se la prima rata si paga entro 30 giorni dalla denuncia si applica il tasso maggiorato di 5,5 punti, se invece il versamento avviene dopo 30 giorni ma entro il termine dei 90 giorni la maggiorazione sale a 7,5 punti.
Sconto per chi aderisce subito
Infine, viene introdotta una nuova ipotesi di regolarizzazione anche successiva all’accertamento.
Se la situazione debitoria viene rilevata d’ufficio oppure in seguito a verifiche ispettive dagli enti impositori, scatta una riduzione delle sanzioni del 50% pagando il dovuto entro 30 giorni dal verbale, anche in forma rateale.