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Il risarcimento danni è soggetto a precisi termini di prescrizione, limiti che è importante conoscere per poter esercitare questo diritto di credito entro la tempistica stabilita per evitare di perderlo.
I termini di prescrizione del diritto a ottenere il risarcimento danni, tuttavia, sono differenti a seconda del danno subito.
Danni da incidente o illecito stradale: da 2 anni a 5 anni
L’articolo Art. 2947 del Codice Civile, ad esempio, si esprime in merito al risarcimento del danno derivante da fatto illecito e prodotto dalla circolazione dei veicoli, sottolineando che:
Il diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito si prescrive in cinque anni dal giorno in cui il fatto si è verificato.Per il risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli di ogni specie il diritto si prescrive in due anni.
Danni da reato o violazione: prescrizione da 5 a 10 anni
Altri possibili casi si riferiscono ai danni derivati da reato, previsto dal Codice Penale, per i quali il termine di prescrizione del risarcimento corrisponde al termine di prescrizione per il reato solo se è superiore a 5 anni.
In caso di violazione contrattuale, invece, il risarcimento danni deve essere esercitato entro 10 anni, stesso limite temporale previsto per il risarcimento stabilito da una sentenza.