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Pensione anticipata Quota 103: requisiti e decorrenze 2024

di Barbara Weisz

28 Febbraio 2024 15:37

Istruzioni INPS sulla Quota 103 con i requisiti maturati nel 2024: calcolo del requisito contributivo e anagrafico, importo e decorrenza pensione.

Online le istruzioni INPS sulla pensione anticipata flessibile Quota 103 per chi matura i requisiti nel 2024.

L’Istituto Nazionale di Previdenza chiarisce una serie di regole di coordinamento con altre disposizioni normative, ad esempio in materia di cumulo dei contributi, e dettaglia i termini di decorrenza.

Quota 103 per chi matura i requisiti nel 2024

La proroga con modificazioni della Quota 103 è contenuta nel comma 139 della Legge 213/2023 (la Manovra 2024). Richiede 62 anni di età (senza applicazione degli scatti per aumento delle aspettative di vita) e 41 di versamenti. Valgono tutti i contributi, anche quelli figurativi, ma bisogna averne maturati almeno 35 anni al netto dei periodi di periodi di malattia, disoccupazione e/o prestazioni equivalenti.

Chi maturato il diritto nel 2024, secondo i requisiti dell’ultima Manovra, può esercitarlo anche successivamente, in virtù del principio della cristallizzazione del diritto.

Come maturare 41 anni di contributi

E’ possibile applicare il cumulo dei contributi nel caso di versamenti a diverse gestioni previdenziali (anche nel caso di gestioni ex Enpals) tranne nei casi in cui Il cumulo non si può utilizzare nel caso in cui in una delle gestioni sia stato maturato un autonomo diritto a pensione.

I periodi coincidenti devono però essere considerati una sola volta ai fini del diritto, mentre sono interamente valorizzati ai fini della misura del trattamento pensionistico.

In caso di coincidenza dei periodi assicurativi, ai fini del diritto, vanno neutralizzati quelli presso la gestione nella quale risultino versati o accreditati il maggior numero di contributi.

Quota 103 dal 2024 sempre con ricalcolo contributivo

Una delle penalizzazione introdotte dalla Manovra 2024 riguarda il calcolo della prestazione, che avviene interamente con il sistema contributivo. Questo vale in tutti i casi, anche per chi esercita la facoltà di cumulo dei contributi.

Possono comunque accedere alla Quota 103 anche coloro che scelgono l’opzione al contributivo o il computo nella gestione separata.

Calcolo importo pensione Quota 103

Per quanto riguarda il nuovo importo massimo della prestazione, pari a quattro volte il minimo (nel 2023 era pari a cinque volte il minimo), nel 2024 è pari a 2.394,44 euro.

Se però prima di maturare la pensione di vecchiaia la prestazione aumenta per effetto della ricostituzione della pensione, continua ad applicarsi il vecchio limite delle quattro volte il minimo.

In tutti i casi, al raggiungimento dell’età pensionabile, si matura il diritto alla pensione piena. A tal fine, rileva l’eta della pensione di vecchiaia prevista dall’articolo 24, comma 6, del decreto legge 201/2011 (attualmente pari a 67 anni) anche nel caso in cui la gestione previdenziale di appartenenza preveda regole diverse.

Decorrenza pensione con la nuova Quota 103

Le finestre di decorrenza sono pari a 7 mesi per i dipendenti del privato e gli autonomi, 9 mesi per i dipendenti pubblici. Di conseguenza:

  • per i dipendenti privati e gli autonomi, la decorrenza della pensione non può essere anteriore
    • al 2 agosto 2024 se è liquidato dalla gestione AGO,
    • al 1° settembre 2024 se il trattamento è liquidato da una gestione diversa da quella AGO:
  • per dipendenti pubblici la decorrenza della pensione non può essere anteriore
    • al 2 ottobre 2024 se liquidata dall’AGO,
    • al 1° novembre 2024 se liquidata da una gestione diversa da quella AGO.

Decorrenza incentivo per chi resta a lavoro

I lavoratori che maturano il diritto alla Quota 103 possono scegliere di restare al lavoro, applicando l’esonero contributivo previsto dal comma 140 della Manovra. Il cosiddetto Bonus Maroni si applica a partire da quella che sarebbe stata la decorrenza della Quota 1013 e quindi, per i soggetti che maturano il diritto nel 2024, l’esonero non può essere antecedente al:

  • 2 agosto per i dipendenti privati con pensione AGO;
  • 1° settembre per dipendenti privati con gestione diversa da quella AGO;
  • 2 ottobre per i dipendenti pubblici di cui all’articolo 1, comma 2, del dlgs 165/2001 a carico della gestione AGO;
  • 1° novembre per gli stessi dipendenti pubblici pensionati tramite gestione non AGO.

Infine, spiega l’INPS nell’apposita circolare applicativa, chi percepisce l’assegno straordinario dei fondi di solidarietà può continuare a prendere l’assegno straordinario fino alla prima decorrenza utile ma, dal momento in cui si matura il diritto, non è più dovuta la contribuzione correlata.