L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 3/E del 16 febbraio 2024, ha spiegato come si applicano le novità introdotte dall’articolo 2 del Dl n. 69/2023, relative ai bonus prima casa per chi si trasferisce all’estero per motivi di lavoro.
La precedente normativa prevedeva che l’immobile fosse ubicato nel territorio del comune in cui il soggetto trasferito all’estero per lavoro aveva sede o esercitava l’attività. Ora, la nuova normativa prevede diversamente.
Novità sull’agevolazione “prima casa”
Il nuovo testo normativo – si tratta del decreto Salva-Infrazioni (Dl 69/2023) – all’articolo 2 “Imposta di registro sulla prima casa. Procedura di infrazione 2014/4075” stabilisce nuove regole per l’accesso allo sconto sull’imposta di registro (al 2% anziché al 9% sul valore catastale dell’immobile (mentre le imposte ipotecaria e catastale si versano in misura fissa pari a 50 euro ciascuna).
In particolare, le modifiche apportate hanno eliminato il riferimento alla cittadinanza dell’acquirente emigrato all’estero e modificato le modalità di acquisto del soggetto trasferito all’estero per ragioni di lavoro.
Per quanto riguarda quest’ultima ipotesi, non è più rilevante l’ubicazione dell’immobile nel comune in cui ha sede o esercita l’attività il soggetto da cui l’acquirente dipende e sono invece stabilite nuove e specifiche condizioni.
I nuovi requisiti per il bonus casa
Ai fini dell’accesso al beneficio è ora necessario che:
l’immobile sia ubicato nel territorio del comune in cui l’acquirente ha o stabilisca entro diciotto mesi dall’acquisto la propria residenza o, se diverso, in quello in cui l’acquirente svolge la propria attività ovvero, se l’acquirente si è trasferito all’estero per ragioni di lavoro e abbia risieduto o svolto la propria attività in Italia per almeno cinque anni, nel comune di nascita o in quello in cui aveva la residenza o svolgeva la propria attività prima del trasferimento (…).
Dunque, viene introdotta una diversa disciplina che prevede due specifiche condizioni che devono sussistere:
- il trasferimento all’estero per motivi di lavoro,
- la residenza o l’attività in Italia per almeno cinque anni.
In pratica, si elimina l’obbligo di trasferimento della residenza entro 18 mesi nel Comune ove è ubicato l’immobile per quei lavoratori che vantano le due condizioni di cui sopra (per cui la casa acquistata non deve essere necessariamente un’abitazione principale).
Inoltre, l’attività può anche essere svolta senza remunerazione e il requisito temporale quinquennale non deve essere necessariamente inteso in senso continuativo.
Niente bonus dopo il trasferimento estero
La circolare precisa che il trasferimento verificatosi in un momento successivo all’acquisto dell’immobile non consente di usufruire del beneficio fiscale.
In pratica, adesso, il bonus casa è riconosciuto all’acquirente già trasferito all’estero per ragioni di lavoro ma che aveva risieduto o svolto la propria attività in Italia per almeno cinque anni: se compra casa nel comune di nascita, in quello in cui aveva la residenza o dove svolgeva la propria attività prima del trasferimento.
Bonus prima casa con successione o donazione
Il soggetto trasferito all’estero per ragioni di lavoro può usufruire dell’agevolazione prima casa anche se l’immobile è acquisito per successione o donazione.
La disciplina introdotta dal Dl n. 69/2023 trova applicazione con riferimento alle successioni aperte a partire dalla data di entrata in vigore della norma stessa.