Il Ministero del Lavoro ha chiarito quando scatta la sorveglianza sanitaria a seguito di una lunga assenza per malattia, definendo il perimetro della normativa di riferimento ed i limiti della sua applicazione.
Idoneità dopo 60 giorni di malattia
Con la risposta all’interpello n. 1/2024, è stato precisato che soltanto i lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria in seguito a un’assenza per motivi di salute superiore ai 60 giorni è prevista la visita medica prima del rientro in servizio, finalizzata ad attestare l’idoneità allo svolgimento delle mansioni.
La commissione ha spiegato che la sorveglianza sanitaria è necessaria soltanto nei casi previsti dalla normativa oppure su richiesta del lavoratore, se il medico competente ritiene che sia correlata ai rischi lavorativi.
Negli altri casi il rientro è libero, a meno che non sia lo stesso lavoratore a chiedere la sorveglianza sanitaria ed il medico competente la reputi effettivamente correlata a rischi per la salute negli ambienti di lavoro e per le mansioni a cui si è adibiti.
Regole di sorveglianza sanitaria
Tra le normative richiamate dal Ministero compare l’articolo 41 del DLgs 81/2008 in materia di sorveglianza sanitaria.
Tale procedura deve essere effettuata dal medico competente precedentemente alla ripresa del lavoro a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai 60 giorni continuativi, al fine di verificare l’idoneità alla mansione.
La Cassazione, peraltro, ha già di recente chiarito che la visita medica è necessaria nei casi di assegnazione del lavoratore alle medesime mansioni svolte prima della malattia, limitando a tali mansioni la verifica dell’idoneità, allo scopo di accertare che il lavoratore possa sostenerle senza rischi per la salute.
In ultima analisi, l’obbligo di visita medica per idoneità dopo una lunga assenza per malattia scatta solo per i lavoratori già segnalati come sotto sorveglianza sanitaria e dopo dopo 60 giorni assenza.