Maggiorazione contributiva invalidi per il diritto a pensione: come funziona

Risposta di Barbara Weisz

14 Maggio 2024 12:30

Armando chiede:

Sono un dipendente della PA. Mi hanno riconosciuto un’invalidità del 100% passata poi al 75% con revisione nel dicembre 2024. Posso utilizzare la maggiorazione contributiva di due mesi l’anno per anticipare la data del pensionamento per raggiunti limiti di età?

La risposta è positiva, nel senso che la maggiorazione contributiva riconosciuta ai lavoratori invalidi sono utili per il raggiungimento del diritto a pensione.

Si tratta di due mesi di contributi figurati all’anno (le frazioni di anno si calcolano in modo proporzionale aumentando di un sesto il numero di settimane), per un massimo di cinque anni, previsti dall’articolo 80, comma 3, della legge 388/2000. La possono utilizzare i lavoratori sordomuti e gli invalidi almeno al 74%.

Nella sezione del sito INPS online dedicata al beneficio, viene chiarito che la maggiorazione è utile ai fini del perfezionamento del requisito contributivo prescritto per il diritto a pensione. Quindi, lei la può utilizzarlo a tal fine.

Questi contributi figurativi sono anche validi per il calcolo delle sole quote di pensione retributiva (sono i versamenti fino al 31 dicembre 1995). Mentre non rilevano per il calcolo della quota di pensione contributiva, quindi relativa ai contributi versati a partire dal 1996.

=> Invalidità: come si calcolano i figurativi per la pensione?

Le ricordo che il beneficio non è automatico ma bisogna presentare domanda all’INPS allegando la documentazione prevista per certificare l’invalidità.

L’Istituto Nazionale di Previdenza riconosce poi la maggiorazione nel momento in cui si inoltra a domanda vera e propria di pensione. Come chiarisce la stessa INPS:

La maggiorazione del periodo di servizio effettivamente svolto non si configura come un accreditamento di contributi sulla posizione assicurativa, ma è attribuita all’atto della liquidazione della pensione o del supplemento.

Le regole per la domanda sono contenute nella circolare INPS 29/2002.

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Risposta di Barbara Weisz