La Corte di Cassazione, con sentenza n. 34419/2023, ha espresso un nuovo importante giudizio in tema di crediti inesistenti o non spettanti, indicando la corretta disciplina da applicare.
In base a quanto stabilito, in caso di fruizione indebita da parte di una PMI del credito d’imposta per acquisto di beni strumentali nuovi, l’accertamento fiscale può essere effettuato entro il termine di 8 anni.
Il caso preso in esame dalla Cassazione riguardava la contestata fruizione di un Bonus Beni Strumentali avvenuta nel 2004 a cui aveva fatto seguito la decadenza dall’agevolazione per utilizzo non esclusivo dei macchinari oggetto dell’investimento agevolato, motivo per cui, al momento del suo utilizzo in compensazione, risultava inesistente.
All’azione di accertamento dell’Erario, secondo i giudici, si applica il termine più lungo di otto anni quando il credito fruito risulta inesistente. Questa condizione, si verifica quando:
il credito, in tutto o in parte, è il risultato di una artificiosa rappresentazione ovvero è carente dei presupposti costitutivi ovvero quando è pur sorto, è già estinto al momento del suo utilizzo.
Il punto chiave che giustifica una maggiore durata del periodo durante il quale il Fisco può verificare l’esistenza del diritto al bonus è il seguente:
l’inesistenza non è riscontrabile con i controlli automatizzati.
In tutti gli altri casi, invece, il credito deve essere considerato come non spettante e deve essere applicato il termine ordinario per l’attività di accertamento.