In caso di accertamento presuntivo basato sul redditometro, spetta al contribuente l’onere della prova se vuole contestare la capacità contributiva presunta.
Lo ha affermato la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 2893 del 31 gennaio 2024, esprimendosi in merito agli accertamenti fiscali condotti con metodo sintetico e relativi al redditometro.
Gli unici elementi che l’Amministrazione è tenuta a prendere in considerazione sono i fattori-indice della capacità contributiva, legittimando su questi ultimi lo stesso accertamento.
Resta a carico del contribuente, invece, l’onere di provare che la capacità contributiva presunta è diversa da quella emersa, producendo la documentazione necessaria.
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L’ordinanza della Cassazione, in ultima analisi, esonera l’Amministrazione da qualunque prova aggiuntiva rispetto all’esistenza dei fattori-indice della capacità contributiva.