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Detrazioni IRPEF: scatta il taglio con la nuova franchigia

di Barbara Weisz

Pubblicato 7 Febbraio 2024
Aggiornato 12 Febbraio 2024 00:52

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Franchigia e taglio detrazioni IRPEF per i redditi 2024 tra 50mila e 120mila euro: le istruzioni delle Entrate su come si calcolano e si applicano nel 730.

Per sterilizzare l’impatto dell’accorpamento delle aliquote IRPEF sui redditi medio-alti, per l’anno d’imposta corrente il Legislatore ha previsto una riduzione di 260 euro sulle detrazioni per i contribuenti con redditi superiori a 50mila euro lordi conseguiti nel 2024.

Le istruzioni sono contenute nella circolare 2/E dell’Agenzia delle Entrate, dedicata alle novità del decreto di attuazione delle disposizioni previste dalla riforma fiscale in materia di imposte sul reddito delle persone fisiche. Vediamo in detaglio.

Franchigia sulle detrazioni: cos’è e come funziona

La franchigia sulle detrazioni IRPEF  di importo pari a 260 euro, è introdotta dalla legge delega fiscale e reso operativa con il dlgs 216/2023, su cui sono fornite istruzioni operative con circolare 2/E dell’Agenzia delle Entrate. Si applica ai redditi superiori a 50mila euro che nel 2024 ricadono nel terzo scaglione in seguito all’accorpamento delle primi due aliquote.

La misura vale solo per l’anno d’imposta 2024, ma l’obiettivo dichiarato del Governo è di prorogarla anche nel 2025, per andare verso un sistema ad aliquota unica (una sorta di flat tax per tutti) entro fine legislatura.

A quali detrazioni si applica il tetto massimo

La franchigia non si applica a tutte le detrazioni fiscali. Rientrano nel calcolo della somma complessiva di agevolazioni spettanti ai fini del rispetto del tetto massimo di 260 euro per i redditi superiori a 50mila euro lordi annui:

  • le detrazioni al 19% previste dall’articolo 15 del TUIR (Testo unico delle imposte sui redditi) con l’eccezione delle spese sanitarie, che restano completamente detraibili indipendentemente dalla franchigia;
  • le erogazioni liberali in favore dei partiti politici previste dall’articolo 11 del dl 149/2013;
  • i premi di assicurazione per rischio eventi calamitosi di cui all’articolo 119, comma 4, del dl 34/2020;

Non sono invece coinvolte da questa norma altre detrazioni, come per esempio quelle edilizie (ristrutturazioni, riqualificazione energetica, Superbonus, bonus mobili) e, come detto, le spese mediche e sanitarie.

=> Riforma IRPEF, le istruzioni delle Entrate

Come si calcola la riduzione delle detrazioni

In base alle nuove disposizioni, per i redditi conseguiti nel 2024 si applica una franchigia di 260 euro, sotto la quale non si possono applicare detrazioni IRPEF. Se invece le agevolazioni utilizzabili risultano complessivamente superiori a questa cifra, allora si conteggiano in dichiarazione dei redditi per la parte eccedente.

Esempi di calcolo

Un contribuente con redditi superiori a 50mila euro lordi conseguiti nel 2024, sulla base delle spese sostenute, avrebbe diritto a detrazioni per un importo complessivo pari a 150 euro. Tuttavia non potrà utilizzarle, perché la cifra si colloca sotto la soglia dei 260 euro prevista dalla franchigia per chi è nello scaglione più alto.

Se invece le detrazioni spettanti fossero pari a 600 euro, allora potrebbe utilizzarne in misura pari a 340 euro.

Attenzione: la riduzione deve essere operata sull’importo della detrazione determinato in base alle regole contenute nel comma 3.bis dell’articolo 15 del Tuir. In base al quale le agevolazioni al 19% spettano:

  • per l’intero importo qualora il reddito complessivo non ecceda 120mila euro;
  • per la parte corrispondente al rapporto tra 240mila euro diminuito del reddito complessivo e 120mila euro, qualora il reddito complessivo sia superiore a 120mila euro.

Significa che, a fronte di un reddito superiore a 120mila euro, la decurtazione si applica all’importo già ridotto nel modo esposto.

Ai fini del computo, il reddito complessivo è sempre assunto al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale (il reddito della prima casa e delle relative pertinenze non si conteggia).