Indennità di maternità anche senza certificato telematico

di Teresa Barone

1 Febbraio 2024 09:30

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I chiarimenti INPS relativi al diritto di fruire del congedo di maternità in assenza del certificato telematico di gravidanza.

Le lavoratrici hanno diritto a percepire l’indennità di maternità anche in assenza di certificato telematico di gravidanza.

Lo ha precisato l’INPS con il messaggio n. 287 del 22 gennaio 2024, relativo alla gestione delle domande di congedo di maternità e, in particolare, ai casi in cui non sia stato inviato il certificato.

Congedo di maternità sempre obbligatorio

L’INPS ha ribadito l’obbligatorietà della trasmissione del certificato da parte del medico del SSN o con esso convenzionato, sottolineando come il diritto al congedo non possa essere precluso qualora il medico certificatore non abbia proceduto all’invio della documentazione attraverso il canale telematico.

il congedo di maternità delle lavoratrici dipendenti di cui al Capo III del d.lgs. n. 151/2001 costituisce un diritto indisponibile della lavoratrice, cui corrisponde un divieto assoluto di adibizione al lavoro, divieto, peraltro, penalmente sanzionato ai sensi dell’art. 18 del medesimo decreto legislativo.

Decorrenza congedo con e senza certificato telematico

Per agevolare una corretta gestione delle domande di maternità, inoltre, l’INPS specifica che:

  • qualora sia presentata domanda di congedo di maternità senza invio telematico del certificato di gravidanza, questo può essere richiesto solo prima della nascita del minore e quindi prima della data del parto, a partire dalla quale la procedura telematica non è più accessibile;
  • se la lavoratrice ha inviato un certificato di gravidanza cartaceo rilasciato da un medico del SSN o convenzionato, è possibile utilizzare la data presunta del parto indicata nel documento;
  • qualora non sia stato trasmesso alcun certificato di gravidanza ma sia stata disposta dalla ASL l’interdizione anticipata della lavoratrice, è possibile utilizzare la data presunta del parto riportata nel provvedimento;
  • in caso di totale assenza della documentazione richiesta, il periodo di congedo di maternità viene determinato computando i due mesi di “ante partum” a ritroso dalla data effettiva del parto tramite verifica eseguita attraverso la piattaforma “ConsANPR”.