Il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera a un decreto su misure per i creditori dell’ex Ilva, in particolare le piccole e medie imprese rimaste in crisi di liquidità.
Il nuovo decreto prevede misure specifiche per l’accesso al credito delle PMI che forniscono beni e servizi ad imprese strategiche in amministrazione straordinaria.
Accesso al Fondo di Garanzia fino al 90%
Per le imprese che hanno difficoltà a ottenere credito a causa del deterioramento del debito, è concessa la garanzia del Fondo pubblico (articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662), con copertura all’80% dell’importo in caso di garanzia diretta e del 90% dell’importo dell’operazione finanziaria di primo livello in caso di riassicurazione.
Contributi a fondo perduto per ridurre gli interessi
Le imprese possono anche richiedere un contributo a fondo perduto per ridurre il tasso di interesse, in conformità con le regole europee sugli aiuti “de minimis“.
Il contributo è pari al valore complessivo della differenza tra gli interessi calcolati per l’intera durata dell’operazione, al tasso contrattuale, e gli interessi calcolati applicando un tasso pari al 50% del contrattuale.
Protezione sui crediti non riscossi
I crediti delle imprese o dei cessionari nei confronti delle imprese committenti che partecipano alla procedura di amministrazione straordinaria sono prededucibili secondo l’articolo 6 del codice della crisi e dell’insolvenza.
Questa misura si applica ai crediti relativi alla fornitura di beni e servizi, incluso il trasporto e il movimento di attrezzature, beni, prodotti e personale.
Tutele per i lavoratori
Per i lavoratori impiegati presso datori di lavoro del settore privato che riducono o sospendono l’attività a causa della sospensione o riduzione dell’attività di imprese strategiche, è prevista un’integrazione al reddito per il 2024, erogata direttamente dai datori di lavoro alla fine di ogni periodo di paga e rimborsato dall’INPS, oppure pagate direttamente dall’INPS su richiesta del datore di lavoro.
Il sussidio, con relativa contribuzione figurativa, è di importo pari a quello previsto dall’articolo 3 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, per un periodo non superiore a sei settimane.
Per garantire la continuità aziendale e la sicurezza sul lavoro, inoltre, sono state definite le modalità di sospensione e riduzione dell’attività lavorativa, anche attraverso la rotazione dei lavoratori, in un accordo quadro tra le associazioni datoriali e sindacali più rappresentative.