Il divieto di cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo o dipendente, dal 2009 è applicabile solo sui trattamenti di invalidità e sulle prestazioni ai superstiti entro determinati limiti reddituali. Restano però dei vincoli su alcune formule di pensione anticipata.
A tale proposito, sono stati forniti di recente nuovi chiarimenti INPS sul cumulo dei redditi da lavoro con le pensioni anticipate flessibili Quota 100/102/103 (pensioni anticipate flessibili), compatibili con prestazioni occasionali fino a 5mila euro annui.
Con uno specifico comunicato stampa, l’INPS ha fornito dei giorni scorsi una precisazione era già contenuta nelle Circolari 111/2019 e 117/2019 esplicitandone ora le modalità applicative.
Pensione anticipate: quanti redditi sono compatibili?
Ai fini del calcolo della soglia di reddito da lavoro cumulabile ai fini del mantenimento del diritto alla pensione con Quota 100 e successive declinazioni della formula di flessibilità in uscita, specifica l’Istituto Nazionale di Previdenziale, si considerano tutti i redditi annuali derivanti da lavoro autonomo occasionale.
Significa che vi rientrano anche quelli riconducibili ad attività svolta nei mesi precedenti la decorrenza della pensione o successivi al compimento dell’età richiesta per la pensione di vecchiaia.
Pensioni anticipate: calcolo redditi incompatibili
Per quanto riguarda i redditi incompatibili con la pensione Quota 100/103, ossia quelli da lavoro dipendente e autonomo, rilevano solo quelli percepiti dopo la decorrenza del trattamento previdenziale.
L’INPS provvede ad informare i propri utenti sul regime di incumulabilità della pensione con i redditi da lavoro nel momento in cui comunica il provvedimento di liquidazione della pensione, in applicazione del principio di trasparenza dell’azione amministrativa.
Esempi pratici
Il divieto di cumulo con redditi da lavoro si applica fino alla data di maturazione del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia, attualmente pari a 67 anni.
Per il mantenimento del requisito valgono le regole sopra riportate.
- Se un lavoratore inizia a percepire la pensione Quota 100-103 dal mese di giugno, è da questo momento che non potrà più avere altri redditi da lavoro dipendente o autonomo. Le attività eventualmente svolte nei mesi precedenti da questo punto di vista non rilevano.
- Invece, ai fini del calcolo dei 5mila euro di reddito massimo previsto per il lavoro occasionale compatibile, rilevano tutti gli incassi dell’anno, anche se riferiti a prestazioni precedenti al mese di giugno.
Sospensione e recupero pensione con reddito da lavoro
Da parte loro, ricorda la nota INPS:
I pensionati con Quota 100, Quota 102 o pensione anticipata flessibile, prima del compimento dell’età prevista per il pensionamento di vecchiaia, sono tenuti a dichiarare all’INPS eventuali redditi da lavoro, sia dipendente che autonomo, che potrebbero influire sull’incumulabilità della pensione.
Nel caso in cui vengano rilevate irregolarità, in un caso o nell’altro, viene interrotta la pensione e si procede al recupero delle mensilità pagate indebitamente.
Il mancato rispetto del regime di non cumulabilità per le pensioni anticipate flessibili soggette a tale vincolo comporta dunque la sospensione della pensione e la restituzione dei ratei incassati senza averne diritto.