Il concordato preventivo biennale è aperto anche alle Partite IVA in regime forfettario, ma con una differenza rispetto agli altri lavoratori autonomi: nel 2024 il patto con il Fisco varrà solo un anno, mentre dal 2025 sarà equiparato agli altri aventi diritto.
E’ una delle novità inserite nel decreto legislativo di riforma fiscale approvato il 25 gennaio scorso dal Governo. Vediamo i primi dettagli.
Concordato preventivo per i soggetti ISA
La legge introduce dal 2024 la possibilità di sottoscrivere un accordo fiscale presuntivo sulle imposte da pagare nel successivo biennio. La regola generale è la stessa per tutte le Partite IVA, indipendentemente dal regime fiscale scelto: l’Agenzia delle Entrate formula una proposta (calcolata in base ai dati comunicati dal contribuente e a quelli presenti nell’Anagrafe Tributaria) che fissa un determinato imponibile per due anni.
Se il contribuente accetta, pagherà le tasse in base alla proposta di imponibile presuntivo indipendentemente dai ricavi effettivi che produrrà nell’arco di tempo in cui resta valido il concordato, con la garanzia di non subire controlli fiscali.
PS: cause di decadenza a parte, da questo accordo non si può recedere, a meno che il fatturato prodotto in via effettiva non risulti essere pari ai almeno il 60% in meno di quello pattuito in sede di concordato.
Concordato preventivo per i Forfettari
Per i Forfettari, in sede di prima applicazione (quindi nel 2024) il concordato preventivo sarà soltanto annuale e non biennale. Significa il Fisco formulerà una proposta valida esclusivamente per il 2024 e, se accettata, permetterà di evitare controlli sulle tasse per l’anno d’imposta.
Dal 2025, tuttavia, anche per questi contribuenti il concordato preventivo diventa biennale.
Cause ostative
Come tutte le altre Partite IVA, i contribuenti forfettari non possono accedere al concordato preventivo in presenza di debiti erariali superiori a 5mila euro e se non hanno presentato la dichiarazione dei redditi nei tre periodi d’imposta precedenti.
In più, lo strumento non è accessibile se hanno aderito al regime fiscale di vantaggio nel periodo d’imposta precedente a quello a cui si riferisce al proposta. Quindi, chi è entrato nel regime forfettario nel 2023 non sarà invitato al concordato preventivo.
Adempimenti e contabilità: cosa cambia
L’adesione al concordato preventivo non comporta l’esclusione dai normali adempimenti fiscali. Non solo bisogna presentare la dichiarazione dei redditi (anche se non si pagheranno le tasse in base a quanto guadagnato ma a quanto pattuito) ma restano tutti gli altri obblighi di legge previsti: numerazione e conservazione delle fatture, certificazione dei corrispettivi, fatturazione elettronica, adempimenti IVA (per i soggetti chiamati ad espletarli) e via dicendo.
La fuoriuscita dal concordato avviene nel momento in cui il contribuente modifica l’attività svolta nel corso del periodo, a meno che il nuovo settore non abbia lo stesso coefficiente di redditività, oppure in caso di cessazione dell’attività stessa.