Controlli fiscali: nuovo calendario e regole

di Barbara Weisz

25 Gennaio 2024 13:24

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Controlli, comunicazioni di irregolarità, sanzioni, pagamenti, rateizzazione: Guida dell'Agenzia delle Entrate aggiornata con le novità di Riforma fiscale.

L’Agenzia delle Entrate ha aggiornato la Guida alle comunicazioni sui controlli delle dichiarazioni con le novità previste dalla Riforma fiscale. In particolare, vengono recepite le misure contenute nel dlgs 1/2024 sulla semplificazione degli adempimenti tributari, che fra le altre cose istituisce una pausa negli avvisi bonari per le comunicazioni ai contribuenti per gli interi mesi di agosto e di dicembre.

La Guida fornisce le indicazioni sull’iter dei controlli automatici e formali relativi alle dichiarazioni e sul modo in cui il contribuente può regolarizzare la sua posizione, effettuare i versamenti, scegliere la rateazione.

I controlli del Fisco sulle Dichiarazioni

I controlli sulle dichiarazioni dei redditi possono essere di due tipi:

  • automatici: su tutte le dichiarazioni, sulla base dei dati in dichiarazione e di quelli in Anagrafe Tributaria;
  • formali: su un numero selezionato di dichiarazioni in base all’analisi del rischio, per verificare la correttezza dei dati rispetto alla documentazione.

In seguito a queste attività, se emergono irregolarità o somme da pagare, l’Agenzia invia delle comunicazioni (per raccomandata, via posta elettronica certificata o attraverso Entratel) e, se il contribuente ha selezionato la relativa opzione in sede di dichiarazione, direttamente all’intermediario.

Si tratta di avvisi bonari con cui il Fisco invita a regolarizzare la propria posizione oppure a effettuare i versamenti prima dell’emissione della cartella esattoriale.

Le comunicazioni sui controlli automatici

Le comunicazioni emesse in seguito al controllo automatico consentono di sanare le seguenti eventuali irregolarità:

  • errori materiali e di calcolo nella determinazione di imponibili, imposte, contributi e premi;
  • errori materiali nel riporto di eccedenze di imposte, di contributi e premi risultanti dalle precedenti dichiarazioni;
  • detrazioni e/o deduzioni superiori a quelle previste o spettanti sulla base dei dati dalle dichiarazioni;
  • crediti d’imposta esposti in misura superiore a quelli previsti o spettanti sulla base ai dati delle dichiarazioni;
  • mancata corrispondenza con la dichiarazione e tempestività dei versamenti di imposte, contributi e premi dovuti a titolo di acconto e saldo e di ritenute operate in qualità di sostituto d’imposta.

La regolarizzazione deve avvenire entro 30 giorni dal ricevimento della prima comunicazione o di quella definitiva emessa a seguito della eventuale rideterminazione delle somme a debito in sede di autotutela.

Si effettua pagando l’imposta dovuta, gli interessi e la sanzione ridotta a 1/3 (quindi, si paga il 10%, essendo la sanzione ordinaria pari al 30%). In caso di avviso telematico all’intermediario, il termine per effettuare il pagamento e fruire della sanzione ridotta è di 90 giorni.

Le comunicazioni sui controlli formali

Il controllo formale può portare alle seguenti operazioni:

  • escludere in tutto o in parte lo scomputo delle ritenute d’acconto;
  • escludere in tutto o in parte le detrazioni d’imposta e le deduzioni dal reddito non spettanti in base ai documenti richiesti ai contribuenti o ai dati in possesso dell’Agenzia delle entrate;
  • determinare i crediti d’imposta spettanti in base ai dati risultanti dalle dichiarazioni e ai documenti richiesti ai contribuenti;
  • liquidare la maggiore imposta e i maggiori contributi dovuti sull’ammontare complessivo dei redditi risultanti da più dichiarazioni o certificazioni relative allo stesso anno e allo stesso contribuente;
  • correggere gli errori materiali e di calcolo commessi nelle dichiarazioni dei sostituti d’imposta.

La regolarizzazione va effettuata sempre entro 30 giorni dal ricevimento della prima comunicazione; si pagano l’imposta dovuta, i relativi interessi e la sanzione ridotta a 2/3 di quella ordinaria (quindi, è pari al 20%).

Il contribuente può usufruire della medesima riduzione anche a seguito della rideterminazione da parte dell’ufficio della pretesa comunicata, qualora segnali, tempestivamente, la presenza di eventuali dati ed elementi non considerati o valutati erroneamente. In tal caso, per usufruire della riduzione della sanzione, deve versare le somme residue comunque entro 30 giorni dal ricevimento della prima comunicazione.

Versamento tasse sui redditi a tassazione separata

Il Fisco può inviare anche delle comunicazioni in seguito alla liquidazione delle imposte sui redditi soggetti a tassazione separata, sulla base dei redditi dichiarati nel quadro RM del modello Redditi o nel quadro D del modello 730, o di quelli riportati dal sostituto d’imposta nel modello 770.

In questo caso, se il pagamento avviene entro 30 giorni non sono dovuti nè interessi nè sanzioni.

Ritardo nei pagamenti

In tutti e tre i casi sopra citati, il pagamento entro 15 giorni determina un’ulteriore riduzione pari all’1% per ogni giorno di ritardo. Se il pagamento avviene con un ritardo fino a 90 giorni, la sanzioni è ridotta della metà (quindi, si paga il 15%).

Tutti questi termini restano sospesi dal 1° agosto al 4 settembre di ogni anno.

Richiesta di chiarimenti

Il contribuente che ritenga non corretti i dati emersi dai controlli può rivolgersi agli uffici dell’Agenzia delle entrate, oppure alle Sezioni di assistenza multicanale (telefonando al numero verde gratuito 800.90.96.96 da telefono fisso oppure allo 0696668907 da telefono cellulare), o ancora utilizzare il servizio telematico “Civis”.

Il lieve inadempimento

La Guida fornisce indicazioni anche sul lieve inadempimento. Se il contribuente paga con un ritardo non superiore a 7 giorni saranno iscritte a ruolo sanzioni e interessi pagati in ritardo. A fronte di un insufficiente pagamento, non superiore al 3% e in ogni caso fino a un massimo di 10mila euro, saranno iscritti a ruolo la frazione non pagata, le sanzioni e gli interessi calcolati su tale frazione (a meno che nel frattempo non intervenga un ravvedimento operoso).

Pagamento a rate

Le somme dovute in seguito alle comunicazioni di irregolarità possono essere pagate in un numero massimo di 20 rate trimestrali di pari importo, la prima entro 30 giorni, le altre con cadenza trimestrale.

Sul portale dell’Agenzia delle Entrate sono presenti i servizi online per effettuare la rateazione (“Predisposizione di un nuovo piano di rateazione“) e per rimodulare eventuali piani precedenti (“Rimodulazione di un piano di rateazione già in corso“).

Si decade dalla rateazione quando la prima rata non viene pagata entro 37 giorni dal ricevimento della comunicazione (30 giorni previsti per il pagamento + 7 di lieve ritardo) o di 97 giorni per gli avvisi telematici (90 giorni previsti per il pagamento + 7 di lieve ritardo), oppure per insufficiente versamento di una qualsiasi rata per una frazione superiore al 3% o, in ogni caso, a 10mila euro, se non si paga una rata diversa dalla prima entro la scadenza della rata successiva, se non si paga l’ultima rata entro 90 giorni dalla scadenza.