L’abrogazione della mediazione tributaria per le controversie fino a 50mila euro non si applica più a partire dal 4 gennaio 2024. Lo comunica il Ministero dell’Economia, in base alla data di entrata in vigore della norma di riforma fiscale sul contenzioso tributario (articolo 2, comma 3, lettera a, del dlgs 220/2023).
La precisazione del MEF chiarisce le tempistiche di applicazione della norma, che si applica agli atti notificati agli enti impositori e ai soggetti della riscossione a partire dal 4 gennaio 2024. In questi casi si applica la nuova procedura.
Stop alla mediazione tributaria
Tecnicamente, viene abolito l’articolo 17-bis del dlgs 546/1992, che prevedeva, per le controversie fino a 50mila euro, a fronte della presentazione di un ricorso, una proposta di mediazione con rideterminazione della pretesa.
Per i ricorsi notificati fino al 3 gennaio 2024 continuano ad applicarsi le disposizioni dell’articolo 17-bis del decreto legislativo 546/92, in vigore fino alla medesima data. In altri termini, a rilevare è la data di notifica del ricorso:
- se precedente al 4 gennaio si applicano le vecchie regole e quindi la mediazione per controversie di modesta entità,
- per gli atti notificati a partire dal 4 gennaio invece si applicano le nuove regole.
Vecchie e nuove regole a confronto
Il decreto legislativo di riforma fiscale sul contenzioso tributario dispone una serie di nuove regole, ad esempio in materia di digitalizzazione degli atti e delle procedure e di semplificazioni per accorciare i tempi dei processi. E prevede poi una serie di norme di coordinamento, fra le quale appunto l’abrogazione delle procedenti regole sulla mediazione.
Per i ricorsi notificati dopo il 4 gennaio 2024 è richiesto il deposito entro 30 giorni, a pena di inammissibilità. Per quelli notificati prima, invece, è ancora possibile presentare istanza di annullamento dell’atto impugnato all’ente impositore, con tempi decisamente più lunghi: istanza di reclamo entro 60 giorni, possibile accoglimento entro 90 giorni.
La riforma del contenzioso
Ricordiamo che, con la riforma del contenzioso tributario, le pronunce cautelari del giudice sono reclamabili in Corte di giustizia tributaria di primo grado, le ordinanze collegiali della Corte di primo grado sono impugnabili davanti alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado.
Infine, adesso, le norme sulla conciliazione fuori udienza si applicano anche alle controversie pendenti in Cassazione.