L’INPS ha fornito indicazioni e termini per la fruizione delle detrazioni per familiari a carico da parte di pensionati residenti all’estero, in uno stato della UE o appartenente allo Spazio Unico SEE.
C’è tempo fino al 12 febbraio prossimo per inviare la comunicazione relativa ai carichi familiari prevista dall’articolo 12 del TUIR, da presentare all’INPS in qualità di sostituto di imposta.
Comunicazione carichi di famiglia
La dichiarazione sostitutiva di atto notorio deve attestare la sussistenza dei requisiti necessari per accedere alla detrazione:
- Stato di residenza fiscale;
- aver prodotto in Italia almeno il 75% del reddito conseguito nel periodo di imposta, al lordo degli oneri deducibili e comprensivo dei redditi prodotti anche al di fuori dello Stato di residenza;
- non godere nel Paese di residenza e in nessun altro Paese di benefici fiscali analoghi a quelli richiesti nello Stato italiano.
È anche necessario indicare i dati anagrafici e il grado di parentela del familiare per il quale si richiede la detrazione di cui all’articolo 12 del TUIR, specificando che il familiare possiede un reddito complessivo lordo non superiore a 2.840,51 euro.
Come inviare la dichiarazione all’INPS
In presenza di figli di età non superiore a 24 anni per i quali si richiede la detrazione, ricordiamo, il limite reddituale è elevato 4mila euro (con l’istituzione dell’Assegno Unico Universale le detrazioni spettano solo se il figlio è di età pari o superiore a 21 anni).
Per l’invio dell’auto-certificazione è possibile procedere accedendo all’applicativo online dedicato, presente sul portale INPS (in area riservata, con accesso tramite SPID, CIE, CNS o eIDAS), oppure avvalendosi dell’assistenza gratuita degli Istituti di Patronato.
Tutti i dettagli nel messaggio n. 245 del 18 gennaio 2024.