L’INPS ha pubblicato nuovi chiarimenti (con il Messaggio 1072/2024) sulla nuova disciplina, in vigore in Italia dal 1° gennaio 2024, prevista dall’Accordo quadro europeo per il telelavoro dei lavoratori transfrontalieri (Framework Agreement on the application of Article 16 (1) of Regulation (EC) No. 883/2004 in cases of habitual cross-border telework), sottoscritto dal Ministero del Lavoro lo scorso 28 dicembre.
L’accordo si applica ai dipendenti di aziende con sede legale in uno Stato UE ma che hanno la residenza e lavorano da remoto in uno diverso Paese Membro. Vediamo i casi particolari e le regole attuative.
Regole 2024 per i transfrontalieri
L’accordo quadro, che Bruxelles ha predisposto da luglio 2023 aprendolo a tutti gli Stati membri, prevede un aumento dal 25% al 50% della percentuale di tempo dedicata al lavoro da remoto svolto nel paese di residenza del lavoratore, continuando a versare i contributi previdenziali nel Paese in cui ha sede l’impresa.
Un lavoratore residente in Italia ma dipendente da un’azienda situata in Svizzera, ad esempio, potrà lavorare da remoto fino al 50% dell’orario contrattale senza vedersi modificare la posizione pensionistica e assicurativa.
Oltre questa soglia percentuale, invece, l’INPS potrà richiedere al datore di lavoro (svizzero nel caso dell’esempio) di versare i contributi corrispondenti in Italia.
Definizione di telelavoro transfrontaliero
In base all’articolo 1, lettera c), dell’Accordo, per “telelavoro transfrontaliero” si intende l’attività che può essere svolta da qualsiasi luogo ed eseguita presso locali o sede del datore di lavoro, presentando le seguenti caratteristiche:
- viene svolta in uno o più Stati membri diversi da quello in cui sono situati i locali o la sede del datore di lavoro;
- si basa su tecnologie informatiche che permettono di rimanere connessi con l’ambiente di lavoro del datore di lavoro o dell’azienda e con le parti interessate o i clienti, al fine di svolgere i compiti assegnati dal datore di lavoro, nel caso dei lavoratori dipendenti, o dai clienti, nel caso dei lavoratori autonomi.
Il dipendente non deve comunque rimanere necessariamente connesso all’ambiente di lavoro per tutto l’orario di lavoro.
Inoltre, i lavoratori possono essere occupati da una o più imprese e, in tal caso, è necessario che i datori di lavoro abbiano sede legale o domicilio in un unico altro Stato firmatario.
NB: Le attività manuali svolte al di fuori dei locali del datore di lavoro o della sede di attività non rientrano invece nella definizione di telelavoro transfrontaliero.
Attività escluse
Le situazioni alle quali non si applica l’Accordo sul telelavoro transfrontaliero, per effetto delle previsioni contenute nel paragrafo 3 dell’articolo 2, sono le seguenti:
- esercizio abituale di un’attività diversa dal telelavoro transfrontaliero nello Stato di residenza, e/o
- esercizio abituale di un’attività in un altro Stato diverso da quelli menzionati al paragrafo 1 dell’articolo 2 dell’Accordo (Stato di residenza del lavoratore e Stato in cui ha la sede legale o il domicilio l’impresa), e/o
- lavoro autonomo.
Per ulteriori dettagli, si legga il Messaggio INPS del 13 marzo.