Il Ministero dell’Ambiente ha avviato la sperimentazione del nuovo RENTRI, il nuovo Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti (raccogliendo l’eredità del vecchio SISTRI). Previsti su base volontaria, i test si svolgono con il supporto dell’Albo nazionale dei gestori ambientali e di Unioncamere.
Le diverse funzioni verranno rilasciate in ambiente DEMO in modo graduale nell’arco dei prossimi mesi, in vista della piena operatività del sistema da febbraio 2025.
Tracciabilità dei rifiuti su RENTRI
Il R.E.N.T.Ri (Registro Elettronico Nazionale sulla Tracciabilità dei Rifiuti) è integrato con la piattaforma telematica dell’Albo gestori ambientali e gestito dal ministero dell’Ambiente con il supporto delle Camere di Commercio. Si compone di:
- una sezione Anagrafica con i dati degli operatori e le autorizzazioni per la gestione dei rifiuti;
- una sezione Tracciabilità con i dati sugli adempimenti previsti e i percorsi rilevati dai sistemi di geolocalizzazione.
Sperimentazione RENTRI: come funziona
Attualmente, è possibile testare le procedure di iscrizione, vidimazione, emissione del FIR cartaceo, trasmissione della copia completa e stampa del format di registro di carico e scarico.
Ogni prova avviene in ambiente dimostrativo attraverso il portale ufficiale del RENTRI, con l’obiettivo di avvicinare gli utenti al nuovo sistema.
Le aziende possono analizzare le informazioni da trasmettere in sede di iscrizione e verificare le funzionalità dei servizi di supporto, testando le regole e le procedure per l’interoperabilità con i loro sistemi informativi.
Entrata in vigore del RENTRI
Dal 13 febbraio 2025 il RENTRI entra in vigore a tutti gli effetti, sebbene l’obbligo per le imprese coinvolte sia previsto a scaglioni temporali, con il termine ultimo della fase transitoria previsto a febbraio 2026.
Il sistema permetterà al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica di impostare il sistema di tracciabilità dei rifiuti e attuare la digitalizzazione dei documenti relativi alla movimentazione e al trasporto.
Con Decreto n. 251/2023 sono state definite le modalità di compilazione del registro cronologico di carico e scarico rifiuti (allegato 1), ma anche le istruzioni per la compilazione del formulario di identificazione del rifiuto (allegato 2).
Obbligo di iscrizione: le aziende coinvolte
Saranno obbligati a iscriversi al RENTRI i soggetti che producono, trasportano, trattano o intermediano rifiuti pericolosi o non pericolosi. Nello specifico, la legge prevede l’iscrizione per:
- enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti;
- produttori di rifiuti pericolosi;
- enti e imprese che raccolgono e trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale;
- enti e imprese che operano in qualità di commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi;
- consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti;
- soggetti di cui all’articolo 189 comma 3, Decreto legislativo n. 152 del 2006, relativamente ai rifiuti non pericolosi, attualmente tenuti a inviare il MUD, il Modello Unico di Dichiarazione Ambientale.
Il Decreto dello scorso dicembre definisce le procedure previste dall’art. 21 comma 1, lett. d del Decreto RENTRI (DM Ambiente 59/2023) con le modalità di compilazione dei nuovi modelli di carico e scarico e di formulario di identificazione del rifiuto.
Tutte le scadenze RENTRI 2024- 2026
- Gli enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di 50 dipendenti si devono iscrivere dal 15 dicembre 2024 ed entro il 13 febbraio 2025.
- Gli enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di 10 e fino a 50 dipendenti compresi si iscrivono dal 15 giugno al 14 agosto 2025.
- Gli enti o imprese produttori iniziali di soli rifiuti speciali pericolosi fino a 10 dipendenti sono tenuti a iscriversi al RENTRI a decorrere dal 15 dicembre 2025 ed entro il 13 febbraio 2026 .
- I produttori di rifiuti speciali pericolosi non rientranti in organizzazioni di ente e impresa sono tenuti a iscriversi al RENTRI dal 15 dicembre 2025 ed entro il 13 febbraio 2026, a prescindere dal numero di dipendenti.
Tabella scadenze per produttori iniziali di rifiuti
Azienda | Iscrizione RENTRI |
Enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi > 50 dipendenti, e per tutti gli altri soggetti diversi dai produttori iniziali | dal 15/12/2024 ed entro il 13/02/2025 |
Enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi > 10 dipendenti | dal 15/06/2025 ed entro il 14/08/2025 |
Enti e imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi < 10 dipendenti | dal 15/12/2025 ed entro il 13/02/2026 |
In tutti i casi, l’obbligo di emissione del FIR in formato digitale è fissata per il 13 febbraio 2026. E’ intanto partita una prima sperimentazione dal 1 gennaio 2024.
Il modello di formulario cartaceo, dal 13 febbraio 2025, dovrà essere generato dopo la vidimazione del portale RENTRI, poi scaricato già provvisto di codice univoco (duplicato con fotocopie).
L’obbligo di registro digitale scatta il 13 febbraio 2025 per enti o imprese produttori iniziali di rifiuti con meno di 50 dipendenti e per soggetti diversi dai produttori iniziali. Negli altri casi l’obbligo decorre dalla data di iscrizione al RENTRI.
Resta ferma la possibilità di utilizzare il registro cartaceo, stampato nel formato che a sua volta sarà reso disponibile sul portale del RENTRI, con obbligo di vidimazione dalla CCIAA prima del suo uso.