Il bollo addebitato al cliente dai forfettari tenuti all’obbligo della fatturazione elettronica deve essere esplicitato nella fattura stessa.
Lo ricorda l’Agenzia delle Entrate, confermando quanto già indicato a suo tempo con la risposta all’interpello n. 428/2022.
Sull’imposta di bollo addebitata in fattura ai propri clienti, nell’ambito del regime forfettario, l’Agenzia delle Entrate ha precisato quanto segue:
Si ritiene che l’importo del bollo addebitato in fattura al cliente assuma la natura di ricavo o compenso e concorra alla determinazione forfettaria del reddito soggetto ad imposta sostitutiva, secondo quanto disposto dall’articolo 4 della legge n. 190 del 2014.
Anche per i forfettari obbligati alla fatturazione elettronica, quindi, il bollo addebitato al cliente costituisce posta reddituale ed è necessario indicare nella fattura elettronica come codice IVA la specifica N2.2.
Sono soggetti all’imposta di bollo atti, registri e documenti comprese le fatture, quando la somma è superiore a 77,47 euro e non è soggetta ad IVA.