L’INPS si è recentemente espresso in merito ai criteri di computo della tredicesima e della quattordicesima mensilità nel calcolo dell’indennità relativa al congedo straordinario (dlgs 151/2001, articolo 42).
Si tratta di un chiarimento importante, in base al quale i lavoratori caregiver che ricorrono al congedo biennale straordinario maturano il diritto ad una retribuzione mensile più sostanziosa.
Come si calcola la retribuzione durante il congedo biennale
Il congedo biennale, in base all’articolo 42 della dlsg 151/2001, spetta ai parenti conviventi ed ai genitori anche non conviventi per assistere figli e familiari in situazione di handicap ai sensi della della legge 104 oppure con grave malattia.
Con il messaggio n. 30 del 4 gennaio 2024 ha sottolineato che durante il periodo di congedo straordinario il richiedente ha diritto a percepire un’indennità che deve corrispondere all’ultima retribuzione con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento. Nel calcolo dell’indennizzo mensile sono comprese:
la tredicesima mensilità, nonché le altre mensilità aggiuntive, gratifiche, indennità, premi, ecc. mentre sono esclusi gli emolumenti variabili della retribuzione.
Il periodo di congedo straordinario è inoltre coperto da contribuzione figurativa.
Cosa dice la legge
L’Istituto di previdenza ha citato alcune normative precedenti che confermano i criteri esposti nel messaggio, come la decisione del Consiglio di Stato n. 658 del 2 settembre 1987:
la tredicesima mensilità costituisce un emolumento corrente fisso di natura non diversa dello stipendio, corrisposta a fine anno a indipendentemente dal merito.
Anche il Ministero dell’Economia e delle Finanze è dello stesso parere, richiamando anche quanto espresso dalla Ragioneria Generale dello Stato:
il rateo di tredicesima quale voce fissa e continuativa maturata mensilmente, pertanto è computabile nella base per il calcolo del congedo straordinario.
Con il nuovo Messaggio, dunque, l’INPS dà seguito alle richieste di chiarimento sui criteri di computo del rateo della tredicesima e quattordicesima mensilità nel calcolo dell’indennità per il congedo straordinario stesso.