Importanti novità in vigore in materia di polizza RCA, che prevedono l’obbligo di sottoscrivere l’assicurazione anche per tutti i veicoli fermi che sostano all’interno di un’area privata, come ad esempio parcheggi aperti recintati, cortili di casa o condominiale, garage o box.
In base alle nuove regole UE, entrate in vigore a dicembre, è scattato il nuovo obbligo di assicurazione anche per auto, furgoni e moto fermi o utilizzati esclusivamente in zone private, il cui accesso è soggetto a restrizioni.
Vediamo in cosa consistono le nuove regole, quali mezzi si “salvano” e quali procedure bisogna seguire per essere in regola.
Obbligo RC Auto su mezzi fermi in area privata
Il 23 dicembre 2023 è entrata in vigore la Direttiva UE 2021/2118 recepita nell’ordinamento italiano con il Dlgs n.184 del 22 novembre 2023 – pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 290 del 13 dicembre scorso – contenente la nuova disciplina sulla copertura RCA per la responsabilità civile.
Introducendo il concetto di “rischio statico”, si allarga il perimetro dei veicoli coinvolti dalla necessità di copertura assicurativa anche a quelli fermi, ma non soltanto su strada bensì anche in aree private.
L’obbligo di assicurazione per la responsabilità civile si applica ai veicoli a motore indipendentemente dalle caratteristiche del veicolo, dal terreno su cui è utilizzato e dal fatto che sia fermo o in movimento.
In pratica, non è più possibile evitare di assicurare veicoli che non sono in movimento o che restano parcheggiati in aree private.
Per quali veicoli serve la polizza RC
La nuova disciplina fa riferimento a tutti i veicoli a motore con velocità massima superiore ai 25 km/h o con peso superiore a 25 kg e velocità massima di 14 km/h.
Inclusi nell’obbligo anche eventuali rimorchi abbinati ai veicoli che rientrano tra quelli obbligati ad avere la copertura RC, anche quando non attaccati.
Per quali veicoli non serve l’assicurazione
Fanno eccezione i mezzi non circolanti perché esportati, ritirati o demoliti oppure fermati, sequestrati o vietati dalle autorità, o ancora sprovvisti di parti essenziali per il funzionamento.
In questi casi, comunque, il proprietario è tenuto a comunicare la sospensione alla propria compagnia assicurativa e può prorogarla per più volte, non oltre dieci mesi nell’anno di validità della polizza.
La sospensione può essere prorogata facendo domanda alla propria assicurazione entro dieci giorni dalla scadenza.
Multe salate per i trasgressori
Per coloro che non si adeguano alla nuova normativa si applicano le ordinarie regole del codice della strada.
Per chi detiene (anche in area privata) un mezzo privo di assicurazione, è prevista una sanzione da 866 euro (606,20 euro se si versano entro cinque giorni) oltre alla decurtazione di punti dalla patente, il sequestro del mezzo e il ritiro della carta di circolazione.
Qualora l’assicurazione auto fosse sospesa, inoltre, la sanzione è maggiorata del 50%.