Dal 1° gennaio 2024 è attivo il nuovo bonus per datori di lavoro privati che assumono i beneficiari dell’Assegno di inclusione: un esonero fino al 100% dei contributi previdenziali (con esclusione dei versamenti INAIL dell’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche).
Le prime istruzioni operative sono fornite dall’INPS, con Circolare 11/2023 del 29 dicembre. Vediamole in dettaglio.
Beneficiari ADI e SFL con assunzione agevolata
L’incentivo è previsto dal DL 48/2023 (articoli 10 e 12, comma 10) convertito dalla Legge 85/2023.
Può essere applicato non soltanto ai titolari del sussidio individuale Supporto per la Formazione e il Lavoro (SFL) ma anche di Assegno di Inclusione (ADI) all’intero nucleo, dal momento che le due indennità sono compatibili (purché il titolare SFL non rientri nella scala di equivalenza su cui è calcolato l’ADI del suo nucleo familiare).
Datori di lavoro ammessi all’esonero
L’esonero per l’assunzione di beneficiari del Supporto per la Formazione e il Lavoro o Assegno di inclusione è riconosciuto a tutti i datori di lavoro privati (anche non imprenditori ed anche nel settore agricolo) se inseriscono l’offerta di lavoro nel SIISL.
Alle agenzie di lavoro è riconosciuto, per ogni assunto a seguito di specifica mediazione tramite presa in carico e ricerca attiva, un contributo del 30% dell’incentivo massimo annuo.
A gli Istituti di Patronato, Enti bilaterali, Associazioni senza fini di lucro ed enti del Terzo settore che operano del settore è riconosciuto, per ogni persona con disabilità assunta, un contributo pari al 60% o all’80% dell’intero incentivo riconosciuto ai datori di lavoro, ai sensi dei commi 1 e 2 dell’articolo 10 del DL 48/2023, purché garantiscano la presenza di una figura professionale che svolga il ruolo di responsabile dell’inserimento lavorativo.
Contratti ammessi
Sono agevolate le assunzioni – dal 1° gennaio 2024 – di titolari di Assegno di Inclusione con contratto subordinato a tempo indeterminato (pieno o parziale) o di apprendistato per le assunzioni effettuate con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o stagionale, a tempo pieno o parziale.
Il medesimo esonero è riconosciuto anche per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato.
Attenzione: Ai fini del legittimo riconoscimento degli esoneri, è necessario che, alla data dell’assunzione, il lavoratore sia già percettore di SFL o ADI. Tale condizione non è necessaria nelle ipotesi di proroga o di conversione a tempo indeterminato del contratto.
Misura e durata dell’incentivo
L’incentivo è riconosciuto per ogni lavoratore, per un massimo di 12 mesi. Nel caso di trasformazioni da determinato a indeterminato l’esonero sale a 24 mesi.
Il limite massimo di esonero è di 8.000 euro su base annua, applicato su base mensile (666,66 euro nel periodo di paga, oppure 21,50 euro per ogni giorno), per le assunzioni a tempo indeterminato, con esonero al 100%.
Nelle ipotesi di rapporti di lavoro a tempo parziale, il massimale dell’agevolazione si riduce del 50% (333,33 euro nel periodo di paga, oppure 10,75 euro per ogni giorno).
Nel caso di licenziamento nei 24 mesi successivi all’assunzione, il datore di lavoro è tenuto alla restituzione dell’incentivo maggiorato delle sanzioni civili, salvo giusta causa o giustificato motivo.
Per tutti i dettagli operativi, si rimanda alla Circolare INPS n. 111 del 29 dicembre 2023.