I Comuni che hanno approvato modifiche alle aliquote IMU entro il 30 novembre scorso possono chiedere una terza rata a conguaglio entro il 29 febbraio 2024: la misura, contenuta nella Legge di Bilancio, trova concreta applicazione con i contribuenti chiamati alla cassa qualora emerga un debito a saldo dovuto.
Vediamo intanto che cosa prevede.
IMU 2023: conguaglio entro febbraio 2024
Se i Comuni hanno deliberato entro fine novembre nuove aliquote IMU 2023 e le hanno correttamente inserite entro il 15 gennaio 2024 sul Portale del Federalismo Fiscale, bisognerà versare un eventuale conguaglio (se emerge un debito d’imposta rispetto a quanto già pagato) entro fine febbraio 2024.
limitatamente all’anno 2023, le delibere regolamentari e di approvazione delle aliquote e delle tariffe sono tempestive, in deroga all’articolo 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e all’articolo 1, commi 762 e 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, se inserite nel portale del federalismo fiscale entro il 30 novembre 2023.Il termine per la pubblicazione delle delibere inserite ai sensi del periodo precedente, ai fini dell’acquisizione della loro efficacia, è fissato al 15 gennaio 2024.
La regola è la seguente:
- se il Comuni non hanno deliberato nuove aliquote entro il 30 novembre 2023, resta sufficiente il saldo di dicembre con le vecchie aliquote (le stesse dell’acconto di giugno) e con il medesimo importo della prima rata (due rate al 50%);
- se i Comuni hanno deliberato nuove aliquote pubblicate entro il 30 novembre, allora il saldo di dicembre si conferma pagato in misura pari all’acconto di giugno ma, entro il 29 febbraio, bisogna calcolare e versare l’eventuale conguaglio dovuto.
Nuove aliquote IMU: conguaglio o rimborso 2024
Le nuove aliquote deliberate entro fine novembre sono pubblicate dal dipartimento delle Finanze (e dalle singole amministrazioni sui rispettivi portali) entro il 15 gennaio 2024. In base alle nuove disposizioni, bisognerà calcolare l’intero importo dell’IMU 2023 per poi definire il dovuto a titolo di conguaglio.
Se le nuove aliquote saranno più convenienti di quanto già pagato, allora spetterà un rimborso, secondo le regole ordinarie (facendo domanda al Comune). Se in base alle nuove aliquote emergerà un importo a debito, questo andrà pagato entro il 29 febbraio 2024. Se invece emerge un importo a credito, non ci sarà il rimborso automatico entro fine febbraio ma bisognerà presentare domanda. Lo prevede l’emendamento:
l’eventuale differenza positiva tra l’imposta municipale propria (IMU), calcolata sulla base degli atti pubblicati in virtù di quanto stabilito al comma 2 e quella versata, ai sensi dell’articolo 1, comma 762, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, entro il 18 dicembre 2023, è dovuta senza applicazione di sanzioni e interessi entro il 29 febbraio 2024. Nel caso in cui emerga una differenza negativa, il rimborso è dovuto secondo le regole ordinario.
Per sapere se il proprio Comune ha deliberato nuove aliquote IMU e TARI basta consultare il consueto portale MEF con tutte le regole anno per anno (sono reperibili tramite motore di ricerca). Come spiega una nota ministeriale (pubblicata sul sito del Dipartimento delle Finanze):
tali atti risultano già pubblicati sul sito internet www.finanze.gov.it e sono contrassegnati mediante l’apposizione di una specifica nota che ne evidenzia l’efficacia per l’anno 2023.