Sottoscritta da Aran e sindacati l’Ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale di lavoro per il triennio 2019-2021 con il rinnovo del CCNL Funzioni Locali per circa 13.640 Dirigenti di regioni ed enti locali, amministrativi tecnici e professionali della Sanità, e Segretari Comunali e Provinciali dell’Area dirigenziale.
Si tratta dell’ultimo dei rinnovi per i contratti della PA relativi alla precedente tornata (esclusi i presidi). Dall’anno prossimo si partirà con i rinnovi per il triennio 2022-2024.
CCNL Dirigenti Funzioni Locali
Oltre all’aumento retributivo nell’ambito delle tabelle di trattamento economico, nel nuovo CCNL entrano disposizioni specifiche per lavoro agile, mentoring, patrocinio legale, coperture assicurative e welfare integrativo.
Vediamo di seguito le principali novità.
Aumenti di stipendio
Nel rinnovo del contratto è previsto un incremento salariale medio di 256 euro per 13 mensilità (+3,78%), a cui si aggiunge un ulteriore 0,22% del monte salari per la retribuzione di risultato. Gli arretrati medi ammontano a circa 11.200 euro.
Trattamento economico
Per i Dirigenti degli Enti Locali è previsto un nuovo trattamento economico per il personale utilizzato in convenzione tra più enti. In questi casi
è attribuito a titolo di retribuzione di risultato, limitatamente al periodo di sostituzione, un importo di valore compreso tra il 15% ed il 30% del valore economico della retribuzione di posizione prevista per la posizione dirigenziale su cui è affidato l’incarico.
Per i dirigenti tecnici e professionali sanitari è attualizzata la disciplina della pronta disponibilità.
L’Indennità di reggenza e supplenza (prima regolata dal Contratto Collettivo integrativo nazionale) è inserita nel nuovo CCNL anche per i Segretari, regolando gli incarichi ad interim. Specifiche clausole per i Segretari di Comuni aderenti ad una Unione oppure per quelli operanti nei Comuni capoluogo.
Per i Segretari Comunali e Provinciali cambia la retribuzione di posizione, con un nuovo meccanismo per il riconoscimento della maggiorazione spettante: +25% della retribuzione complessiva per incarichi di durata superiore a 60 giorni capoluoghi, province e città metropolitane e +15% per incarichi di durata fino a 60 giorni.
Restano fermi eventuali valori percentuali più elevati definiti in sede di contrattazione integrativa in base alle previgenti disposizioni contrattuali. Gli enti possono inoltre stabilire un’indennità del 25% anche per gli incarichi fino a 60 giorni.
Infine, è previsto un meccanismo di differenziazione della retribuzione di risultato.
Relazioni sindacali
Focus sull’informazione preventiva e consuntiva e sulle materie di confronto, niente più contrattazione collettiva integrativa di livello nazionale ed istituti già regolati dai contratti integrativi nazionali integrati nel nuovo CCNL.
Periodo di prova e tutele
Riscritte le regole per il periodo di prova e specificare le diverse tipologie di assenze. Ampliate poi alcune tutele, ad esempio per gravi patologie che richiedono terapie salva-vita, in favore delle donne vittime di violenza,
Infine, riformulati anche i principi generali e la pianificazione strategica dei progetti di formazione.
Affiancamento e mentoring per neoassunti
Le amministrazioni devono compilare un elenco del personale dirigenziale con almeno 15 anni di anzianità nell’area della dirigenza e che abbia prestato il proprio consenso all’affiancamento dei nuovi assunti.
Tra il compiti del mentore c’è quello di fornire supporto e informazioni sulla vita e l’esperienza nell’amministrazione di appartenenza. Il rapporto informale deve condurre allo scambio reciproco di competenze.
Patrocinio legale
Esteso ai dirigenti degli enti locali il patrocinio della Pubblica Amministrazione per citazioni in giudizio, con l’esclusione delle procedure davanti alla Corte dei Conti. Il patrocinio legale è applicabile nei procedimenti civili e penali senza conflitto di interessi.