A partire dal 2024 sarà attiva la riduzione di premi e contributi INAIL per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, come previsto dal decreto del Ministero del Lavoro e del Ministero dell’Economia.
Attuando la determina INAIL, infatti, il decreto stabilisce la riduzione pari al 15,11% in meno su quanto dovuto per premi e contributi, applicata tenendo conto dell’andamento infortunistico aziendale.
La circolare n. 55 del 7 dicembre 2023 fornisce anche le indicazioni sui settori e le gestioni per i quali la revisione tariffaria non è stato completata e possono dunque accedere allo sconto.
Sconto INAIL 2024: a chi spetta
Il decreto interministeriale 8 novembre 2023 prevede che lo sconto si applichi ai premi e ai contributi per i quali è ancora in corso la revisione tariffaria. Nello specifico:
- premi speciali per l’assicurazione contro le malattie e le lesioni causate dall’azione dei raggi X e delle sostanze radioattive di cui alla legge 20 febbraio 1958, n. 93;
- contributi assicurativi della gestione agricoltura di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, riscossi in forma unificata dall’Inps.
La riduzione, tuttavia, non si applicherà qualora intervenga, con decorrenza 1° gennaio 2024, l’aggiornamento delle relative tariffe.
Inoltre, per lo stesso principio, la riduzione non si applica ai premi assicurativi per i quali da gennaio 2019 è intervenuto l’aggiornamento delle tariffe, così come per i premi speciali unitari per alunni e studenti delle scuole di ogni ordine e grado, non statali, per i quali è intervenuta la revisione per l’anno scolastico 2023/2024.
Restano infine fermi gli Indici di Gravità Medi (IGM) per il triennio 2023-2025 (delibera INAIL 176/2022), da utilizzare per l’applicazione della riduzione ai premi e contributi per i quali è ancora in corso la revisione tariffaria.
Condizioni di richiesta e concessione
L’individuazione dei beneficiari si basa sull’andamento infortunistico aziendale. Sono inoltre previsti criteri differenziati a seconda che l’attività sia iniziata prima o dopo l’ultimo biennio.
Lo sconto continua peraltro ad essere applicato senza nuova richiesta ai soggetti che già ne avevano fatto domanda.
L’applicazione dello sconto, infine, è vincolata al rispetto delle norme relative alla salute e sicurezza del lavoro, pena la revoca della riduzione da parte dell’INAIL con conseguente recupero degli importi non versati.