La legge stabilisce che nessuna azione esecutiva può essere avviata sui beni coinvolti nel fallimento. Questo principio, secondo la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell’Abruzzo, viene applicato anche in caso di cessione di un ramo d’azienda con debiti.
In pratica, l’’obbligo di preventiva escussione del cedente, in caso di responsabilità solidale del cessionario di ramo d’azienda, non si applica nei confronti del cedente dichiarato fallito.
La sentenza n. 668 dell’11 settembre 2023 ha chiarito, in particolare, l’applicazione del “beneficium exlussionis” in caso di responsabilità solidale del cessionario di un ramo d’azienda: in base al pronunciamento, l’obbligo di preventiva escussione non si applica nei confronti del cedente dichiarato fallito.
La Corte, nello specifico, ha respinto l’appello proposto dalla società cessionaria di un ramo d’azienda, giudicando priva di fondamento l’eccezione di violazione del “beneficium excussionis” della società cedente, riguardo a una intimazione di pagamento IRES.
Come si legge nella sentenza, se il cessionario non ha richiesto all’Amministrazione Finanziaria la certificazione di eventuali contestazioni per le quali i debiti tributari non sono stati soddisfatti, allora non è possibile obiettare all’Agente della riscossione la preventiva escussione del cedente.
È onere infatti del cessionario chiedere all’Amministrazione finanziaria la certificazione circa la regolarità fiscale del soggetto, che, se negativo, ha pieno effetto liberatorio ponendolo al riparo da ogni eventuale azione di recupero da parte del concessionario per la solidarietà tributaria prevista dalla legge tra cedente e cessionario.
Il cessionario, tuttavia, può chiedere al cedente informazioni sull’esistenza di eventuali debiti tributari.
In ultima analisi, per evitare la responsabilità solidale con il cedente, il cessionario del ramo d’azienda che risulta poi avere debiti tanto da arrivare al fallimento deve ottenere dal cedente stesso o dall’Agenzia delle Entrate una certificazione di regolarità fiscale. Senza questo documento, che comprova la buona fede del cessionario, quest’ultimo è chiamato in causa nelle azioni di recupero crediti.