Tratto dallo speciale:

Indennità ferie non godute deducibili per le aziende

di Anna Fabi

31 Agosto 2023 10:29

logo PMI+ logo PMI+
Normativa sulle ferie annuali retribuite obbligatorie: diritto al risarcimento per ferie perse e deducibilità per l'azienda come costo d'esercizio.

La normativa in materia di ferieindennità negli ultimi anni ha registrato due svolte epocali, inquadrandole nell’ambito delle attribuzioni risarcitorie piuttosto che tra quelle retributive.

Pertanto, ad oggi è previsto sia il risarcimento ai lavoratori in caso di ferie perse per malattia (sentenza della Corte di Giustizia UE) sia la deduzione per le imprese di quelle versate in quanto costi di esercizio (sentenza di Cassazione).

Le ferie nel quadro normativo europeo

Di recente acquisizione nell’ordinamento giuridico nazionale (recependo con il D Lgs. 8 aprile 2003 n.66 le direttive comunitarie), si sono “occupati” di indennità per ferie sia il Diritto del Lavoro sia la Comunità Europea, seguiti poi da Consiglio d’Europa e Organizzazione Internazionale del Lavoro.

Filo conduttore, la volontà di canonizzare l’irrinunciabilità del diritto alle ferie in funzione della sua natura di tutela della salute e dell’integrità psico-fisica del lavoratore. Questo, anche in osservanza del principio soggiacente all’art. 32 della Costituzione (che ha rovesciato l’impostazione dell’art. 2109 del Codice Civile, che privilegiava le esigenze dell’impresa rispetto a quelle del lavoratore).

=> Guida alle ferie aziendali: maturazione e retribuzione

Fin dal 1936, la Convenzione OIL n.52 all’art.4 prevedeva congedi pagati, stigmatizzando di nullità qualsiasi accordo che prevedesse la rinuncia alle ferie. In seguito, tale indirizzo fu ribadito nella Convenzione n.132 del 1970, perseguendo sia la rinuncia all’acquisizione del diritto di congedo che quella al congedo stesso, ponendo al limite minimo delle ferie uno sbarramento di tre settimane per anno di servizio, poi portato a trenta giorni con la ratifica della Direttiva OIL n.146 del 1976 sul lavoro dei marittimi.

In tutti questi casi, emerge chiaro il tentativo di tutelare il diritto alla salute spettante al lavoratore, così come previsto anche all’art.36 comma 3 della Carta dei Diritti Fondamentali. In materia si è espressa anche la Comunità Europea che si è rifatta alla Carta Comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori del 1989: il lavoratore ha diritto sia alle ferie annuali retribuite che al riposo settimanale.

In seguito, questi concetti furono ribaditi dalla Direttiva Ce n.93/104, che stigmatizzava qualsiasi forma di sostituzione dei suddetti periodi con utilità patrimoniali di qualsiasi tipo. Ad estenderne il campo di applicazione anche ai “lavoratori mobili” oltre che privati e pubblici, la Direttiva n. 2000/34.

=> Lavoro: ferie non godute nella normativa UE

Le ferie nell’ordinamento italiano

Nel nostro ordinamento, la svolta determinante avvenne a seguito della riforma ex DLgs. n.66/03 (entrato in vigore il 29 aprile 2003 e costato all’Italia un provvedimento sanzionatorio della Comunità Europea per non corrette modalità di recepimento), che stabilì espressamente il divieto di monetizzazione delle ferie non godute, in virtù del principio che il necessario ritempramento delle energie psico-fisiche del lavoratore risponde all’interesse generale al benessere della collettività di riferimento.

La deroga di cui all’art. 2109 codice civile, che stabilisce la coincidenza del riposo settimanale con la domenica, è stata ammessa solamente per lo spostamento di esso oltre il sesto giorno lavorativo e la previsione di un giorno di riposo settimanale diverso dalla domenica purché:

  • sia mantenuto il rapporto tra ventiquattro ore di riposo e sei giorni di lavoro;
  • sia osservato il riposo giornaliero;
  • nonché sussistano apprezzabili interessi dell’attività produttiva e limiti di ragionevolezza in relazione alla particolarità del lavoro e agli interessi del lavoratore.

Qualora, tuttavia, non si riesca a recuperare il riposo settimanale entro un tempo utile per rigenerare le energie dissipate, allora si concretizzerà un fenomeno di danno da usura fisica.

Questa fattispecie di stress, inquadrata nel più ampio ambito del danno biologico come species di un genus, è riconducibile alla violazione degli articoli 32 e 41 della Carta Fondamentale ed è considerata come uno dei potenziali prodotti dell’inadempimento all’obbligo di garantire la sicurezza di cui all’art. 2087 codice civile.

A nulla vale l’eventuale assenso del lavoratore alla rinuncia al godimento delle ferie in quanto, comunque, la normativa riconduce le conseguenze di tale privazione all’imprenditore che non ha saputo ovviare o prevenire con un’adeguata struttura aziendale o un assetto organizzativo ad hoc.

Risarcimento ferie perse per malattia

A questo punto, come determinare i criteri su cui basare l’onere della prova di un‘usura psico-fisica, le relative attribuzioni patrimoniali e le modalità di quantificazione della conseguente liquidazione?

Per quanto riguarda il primo aspetto, si è avuto un ritorno ai principi civilistici e processuali secondo cui l’onere della prova incomberebbe sul danneggiato, che dovrà dimostrare il danno subito e il nesso causale, imputabile all’imprenditore artefice della condotta perseguita.

Sulla quantificazione dell’emolumento risarcitorio, alquanto controversa appare l’indicazione di un criterio valido per risarcire un danno puramente soggettivo e sintomatico e a monetizzare il pregiudizio derivante al lavoratore.

Il legislatore, in concomitanza dell’ultima riforma, non ha provveduto ad indicare alcun criterio legale cui attenersi. L’unico elemento percorribile resta quello della liquidazione equitativa fondata su previsioni di derivazione contrattualistica collettiva, strumenti e istituti di riferimento desumibili dalla stessa ed eventuale gravosità delle prestazioni lavorative.

Le attribuzioni invece, condividono chiaramente la medesima natura del risarcimento dei danni, per poi abbinarsi al momento della monetizzazione ad un residuale aspetto retributivo: proprio quest’innovativa interpretazione ha originato una svolta importante a livello giustributario e giuslavoristico, con rilevanti implicazioni per tutte le imprese.

Deducibilità delle ferie non godute

Cassando una precedente pronuncia della Commissione Tributaria Regionale, la Sezione Tributaria della Cassazione con la Sentenza n.871/2009 ha censurato la qualificazione di detto emolumento come “accantonamento” qualificandolo come semplice costo d’esercizio da imputarsi a quello nel quale il dipendente ha maturato il diritto indipendentemente dalla materiale erogazione, caso in cui nell’esercizio successivo assurgerà a sopravvenienza attiva, imponibile ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 55 del D.P.R. n.917 del 1986.

=> Trattamento contabile delle ferie in azienda

Fondando i propri convincimenti giuridici sul principio di competenza e non su quello di cassa nell’iscrizione in bilancio di costi e ricavi, la Suprema Corte ha ribadito quanto già precisato in passato dallo stesso organo con la pronuncia n°13224/07, ove si evidenziava l’ordinarietà di tale procedura nell’ambito di aziende con uffici del personale strutturati.


a cura dell’Avvocato Giuseppina Pepoli