Non perde l’agevolazione il datore di lavoro che ha proceduto ad effettuare assunzioni di giovani under 36 ritenendo, in buona fede, di poter così accedere allo sgravio contributivo che incentiva l’occupazione giovanile, anche nei casi in cui non ne aveva invece diritto.
L’INPS, nel recente messaggio n. 4178/2023, ha infatti chiarito in quale caso l’azienda rischia di perdere o dover restituire il beneficio ottenuto per l’assunzione di lavoratori avvenuta a seguito di un accertamento ispettivo e non in maniera spontanea.
Bonus assunzione giovani per rapporti riqualificati
In base al dettato normativo, l’esonero spetta per assunzioni e trasformazioni di contratti da tempo determinato a tempo indeterminato di soggetti che, alla data della prima assunzione incentivata, non abbiano compiuto il trentesimo anno di età e non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o altro datore di lavoro.
Il bonus assunzione giovani per i contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro è dunque sì previsto per le nuove assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal 1° gennaio 2018, ma a precise condizioni.
L’esonero, per esempio, non è riconosciuto se il rapporto di lavoro autonomo (con o senza partita IVA) e quello parasubordinato vengono riqualificati come rapporti di lavoro subordinati a tempo indeterminato, nel caso in cui il datore di lavoro soltanto perché c’è stato un accertamento ispettivo che ha imposto tale adeguamento contrattuale.
Incentivo senza restituzione se c’è buona fede
In pratica, non ci sono i presupposti per il bonus se il datore i lavoro che trasforma il contratto in modo stabile è anche il titolare del rapporto di lavoro riqualificato. Di contro:
se il datore di lavoro che ha fruito degli incentivi non è il datore di lavoro titolare del rapporto riqualificato, può legittimamente fruire del beneficio in quanto, alla data di assunzione incentivata, riteneva in buona fede che il lavoratore fosse legittimo destinatario dell’agevolazione.
In questi casi, dunque, non si è tenuti alla restituzione dell’agevolazione, né al pagamento delle eventuali sanzioni previste per la pregressa fruizione della misura agevolativa.