Non può essere considerato valido un avviso di accertamento della Guardia di Finanza se il processo verbale di constatazione (PVC) fa riferimento a documenti non allegati.
Lo ha sottolineato la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Reggio Emilia con la sentenza n. 208/2023, emessa il 31 ottobre scorso.
Secondo i giudici, se il processo verbale di constatazione della GdF cita documenti e atti che il contribuente non conosce perchè non allegati all’avviso, allora quest’ultimo non è ritenuto legittimo.
In caso di controlli fiscali, infatti, l’obbligo di motivazione impone di mettere a conoscenza il contribuente riguardo gli elementi di prova, anche se risultanti da altri procedimenti amministrativi, che pertanto devono essere allegati o comunicati.
Per l’Amministrazione finanziaria, quindi, vige l’onere di “allegazione” dei documenti non conosciuti né ricevuti dal contribuente che costituiscono il presupposto dell’atto impositivo. Questo, al fine di non compromettere e limitare il diritto di difesa dello stesso contribuente.