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Meno sanzioni alle imprese che certificano il rischio fiscale: adempimento collaborativo

di Alessandra Gualtieri

Pubblicato 17 Novembre 2023
Aggiornato 18 Novembre 2023 07:45

Evitano sanzioni le imprese che aderiscono all'adempimento collaborativo o con la certificazione del rischio fiscale: ecco la nuova Cooperative Compliance.

Meno sanzioni per le imprese, anche piccole, che aderiscono al regime dell’adempimento collaborativo o che certificano spontaneamente il rischio fiscale tramite commercialisti o avvocati tributaristi abilitati: lo prevede il decreto legislativo approvato in Consiglio dei Ministri 16 novembre, con la riforma della cooperative compliance prevista dalla riforma fiscale.

L’obiettivo è garantire un maggior controllo per prevenire mancati versamenti fiscali, in ottica di collaborazione tra Stato e contribuente. Il vantaggio per le aziende è di scongiurare sanzioni ed evitare la punibilità del reato.

Vediamo come funziona ila nuova compliance fiscale, da oggi più appetibile.

Requisiti di accesso e adempimento collaborativo

La soglia per aderire a questo regime, ora fissata ad un miliardo, scenderà a 750 milioni nel biennio 2024-25, a 500 milioni nel biennio 2026-27 e a 100 milioni di euro dal 2028. Tuttavia i vantaggi fiscali ci saranno anche per le aziende più piccole che scelgono di certificare il rischio fiscale.

Prevede l’adozione di una sorta di affiancamento da parte dell’Agenzia delle Entrate nell’ambito di un sistema di controllo interno all’azienda, il Tax Control Framework, che garantisce e certifica la conformità contabile e permette al Fisco di individuare preventivamente ogni operazione che potrebbe generare rischi di evasione o elusione fiscale.

Rilevazione rischi fiscali e conformità

In base a quanto previsto dalla Legge 111/2023 (articolo 17), il contribuente che aderisce al regime deve dotarsi un un sistema di rilevazione e controllo del rischio fiscale in relazione ai processi aziendali, così da garantirne la mappatura ed assicurare la conformità ai principi contabili.

Il sistema dovrà pertanto essere certificato da professionisti indipendenti iscritti all’albo degli avvocati o dei dottori commercialisti ed esperti contabili.

Dopo l’approvazione preliminare dello schema di Dlgs (recante “Disposizioni in materia di adempimento collaborativo ai sensi dell’articolo 17 della legge 9 agosto 2023, n. 111”), con un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate saranno poi fornite le linee guida attuative per predisporre la check list e per il suo aggiornamento.

Zero sanzioni per imprese che aderiscono al sistema

Mentre oggi l’attuale regime attuale di adempimento collaborativo prevede sanzioni ridotte della metà (e comunque entro il minimo edittale), con le modifiche del dlgs di attuazione di riforma fiscale è prevista la riduzione fino all’esclusione dalle sanzioni amministrative al contribuente che aderisce al regime e comunica i rischi fiscali all’Agenzia delle Entrate, in modo tempestivo ed esauriente ed entro i termini di legge.

Questo, sempre che il suo comportamento corrisponda a quello rappresentato in occasione della comunicazione.

L’unica esclusione dal beneficio si configura nei casi di violazioni fiscali caratterizzate da «condotte simulatorie o fraudolente e tali da pregiudicare il reciproco affidamento tra l’amministrazione finanziaria e il contribuente».

Le sanzioni sono comunque dimezzate e non superiori al minimo se il contribuente adotta una condotta riconducibile a «un rischio fiscale non significativo ricompreso nella mappa dei rischi».

Non solo: la volontaria adozione di un sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale anche da parte di imprese senza requisiti per il regime dell’adempimento collaborativo comporta comunque, sempre al ricorrere di specifiche condizioni, la riduzione delle sanzioni ed eventualmente, anche la non punibilità per dichiarazione infedele.

I punti chiave del decreto attuativo

Il decreto introduce misure volte a raggiungere i seguenti obiettivi:

  • progressiva riduzione della soglia di accesso all’applicazione dell’istituto;
  • l’apertura del regime a società appartenenti ad un gruppo di imprese, nel caso in cui almeno un soggetto del gruppo possegga i requisiti di ammissibilità e il gruppo abbia adottato un sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale gestito in modo unitario per tutte le società del gruppo;
  • la certificazione, da parte di professionisti qualificati, dei sistemi in ordine alla loro conformità ai principi contabili;
  • la gestione di questioni riferibili a periodi d’imposta antecedenti all’ammissione al regime;
  • nuove forme di contraddittorio in favore dei contribuenti aderenti al regime;
  • regolarizzazione della posizione del contribuente con ravvedimenti operosi;
  • codice di condotta che disciplini diritti e obblighi dell’amministrazione finanziaria e dei contribuenti;
  • periodo transitorio di osservazione che preceda l’esclusione del contribuente dal regime in caso di violazioni non gravi;
  • effetti premiali al ricorrere di specifici presupposti: esclusione o riduzione delle sanzioni; esclusione della punibilità per dichiarazione infedele; riduzione termini di decadenza per l’accertamento.

In ultima analisi, si prevede un’anticipazione delle forme di controllo fiscale volte ad una valutazione preventiva del rischio. Il tutto, con adesione volontaria del contribuente in possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi.