Il Ministero del Turismo ha dettato le regole per restituire gli aiuti Covid in eccesso rispetto al limite massimo. Tutti i potenziali interessati devono trasmettere specifica autocertificazione entro il 31 dicembre 2023 per poi versare l’eccedenza entro il prossimo giugno l’eventuale eccedenza.
Tutte le istruzioni sono contenute nel Decreto interministeriale 20852/2023 dello scorso settembre. Vediamo cosa prevede e quali operatori del settore sono interessati dall’adempimento di fine anno e dalla restituzione del ristoro Covid fruito.
Eccedenze Aiuto di Stato al Turismo
Agenzie di viaggio, tour operator, alberghi, musei, siti archeologici e accompagnatori turistici che hanno ottenuto una quota maggior di ristori rispetto a quelli spettanti, devono provvedere alla restituzione volontaria, se hanno sforato il limite massimo di 2,3 milioni di euro complessivi in aiuti di Stato per ciascuna impresa.
Per poter definite tale platea, il Ministero del Turismo richiede a tutti coloro che hanno ottenuti ristori Covid di trasmetterne autocertificazione entro fine 2023.
Il DM 20852/2023 contiene infatti le disposizioni per verificare il rispetto dei limiti previsti dal «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza da covid-19» e successive modificazioni, ai sensi dell’articolo 1, commi da 595 a 602, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.
Come procedere alla restituzione dei ristori Covid
Inviando l’autocertificazione, il Ministero avrà modo di verificare il rispetto del limite massimo di 2,3 milioni di euro per impresa. Nel caso in cui l’importo fruito ecceda il massimale spettante, il beneficiario dovrà restituirlo.
Le aziende e gli operatori che non rientrano nei limiti massimi previsti dal Temporary Framework UE sugli aiuti di Stato Covid, dovranno provvedere alla restituzione dell’eccedenza non spettante, anche se già fruita.
La restituzione delle somme percepite in eccedenza rispetto al massimale nel settore possono avvenire entro il 30 giugno 2024, comprendendo gli interessi calcolati ai sensi del regolamento (CE) 794/2004 ma senza l’applicazione di sanzioni.
In caso di mancata restituzione volontaria, l’importo sarà detratto entro il 31 dicembre 2024 dagli aiuti di Stato ricevuti o concessi successivamente, anche se non ancora percepiti dall’impresa.
Qualora non ci siano aiuti da percepire, l’importo da recuperare dovrà essere riversato dal beneficiario entro il 31 gennaio 2025.