Gli orari delle visite fiscali stabilite per i dipendenti assenti dal lavoro per malattia devono essere uguali nel pubblico e nel privato: lo ha stabilito una nuova sentenza del TAR, che ha recentemente sottolineato l’incostituzionalità dell’attuale disparità tra le fasce orarie.
Il pronunciamento potrebbe rivoluzionare le attuali regole, alla luce del profilo di incostituzionalità legata al diverso trattamento riservato ai lavoratori.
Vediamo dunque come funziona oggi e cosa è ritenuta una violazione del principio di uguaglianza previsto dalla Costituzione.
Fasce di reperibilità in malattia: disparità incostituzionali
Il TAR Lazio, con sentenza pubblicata il 3 novembre 2023, ha rilevato che la fascia oraria per le visite fiscali dei dipendenti statali è eccessivamente lunga rispetto a quella prevista per i lavoratori delle aziende private (7 ore contro 4 ore).
È proprio questa mancata armonizzazione a rappresentare una violazione dell’Articolo 3 della Costituzione relativo al rispetto del principio di uguaglianza. Non solo:
Il mantenimento delle differenziate fasce orarie, con una durata complessiva, per il settore pubblico, quasi doppia rispetto a quella del settore privato (7 ore a fronte di 4 nell’arco di una giornata) è indicativo anche di uno sviamento di potere: la stessa motivazione addotta dall’Amministrazione nell’interlocuzione con il Consiglio di Stato (il mancato allineamento delle fasce di reperibilità per il settore pubblico a quelle del privato è dovuto ad una minore incisività della disciplina dei controlli) è una dimostrazione del fatto che si parte dall’idea che per il settore pubblico servano controlli rafforzati.Tali controlli ripetuti, associati ad una restrizione delle ipotesi di esclusione dall’obbligo di rispettarle, sembrano piuttosto diretti a dissuadere dal ricorso al congedo per malattia, in contrasto con la tutela sancita dalla Carta costituzionale dall’art. 32.
Sotto accusa è dunque il Decreto Ministeriale n. 206 del 17 ottobre 2017, in particolare l’art. 3:
è evidente che non è stata assicurata l’armonizzazione della disciplina dei settori pubblico e privato, alla quale il decreto era chiamato, relativamente alle fasce orarie di reperibilità, che sono rimaste profondamente differenziate, in modo decisamente più penalizzante per i dipendenti pubblici.
Visite fiscali in malattia: come funziona oggi
Nel momento in cui un dipendente si assenta per malattia e invia all’INPS il certificato medico, può essere oggetto di visite fiscali. Anche il datore di lavoro può richiedere uno specifico controllo. Le visite fiscali si effettuano anche nei festivi e durante i weekend. Non ci sono eccezioni per i lavoratori in smart working, tenuti a rispettare i vincoli di reperibilità.
Le uniche deroghe sono quelle legate a motivi medici, ad esempio per chi si esce di casa per effettuare una terapia salvavita. Salvo i casi particolari previsti per legge, dunque, il dipendente è tenuto a rispettare precise fasce orarie di reperibilità:
- fasce di reperibilità nel settore pubblico: 9:00 – 13:00 e 15:00 – 18:00;
- fasce di reperibilità nel settore privato: 10:00 – 12:00 e 17:00 – 19:00.
La disparità, secondo il TAR, è del tutto ingiustificata anche perché la malattia non può essere trattata diversamente a seconda della tipologia di rapporto di lavoro.
Sanzioni per assenza a visita fiscale INPS
In caso di assenza ingiustificata del lavoratore in malattia alla visita fiscale dell’INPS, scattano le seguenti sanzioni:
- 100% dell’indennità di malattia dei primi 10 giorni in caso di prima assenza;
- 50% del restante periodo per la seconda assenza;
- 100% dell’intera indennità per irreperibilità alla terza visita.