E’ in vigore la direttiva Europea sul credito al consumo che, fra le altre cose, introduce nuove tutele per i clienti, imponendo tetti alle commissioni e obbligo di informazioni chiare e trasparenti.
La norma (direttiva Ue 2023/2225) è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 30 ottobre. Affinché sia recepita nei nei singoli Stati membri, tuttavia, sono necessari i rispettivi provvedimenti nazionali.
Credito al consumo: regole e scenario
Sono due gli aspetti fondamentali della nuova direttiva europea a tutela del credito al consumo:
- il primo riguarda un’indicazione precisa delle informazioni da fornire obbligatoriamente al cliente in fase contrattuale e pre-contrattuale;
- il secondo è l’obbligo di effettuare la valutazione del merito di credito, per evitare situazioni di sovraindebitamento.
l nuovo quadro normativo nasce da un assunto: non sempre il consumatore è sufficientemente informato sulle condizioni del prestito, ad esempio in materia di diritto di recesso, tassi applicati e trattamento dei dati.
Inoltre, il credito al consumo viene erogato coinvolge spesso il ricorso a formule come il buy now pay later (che prevede il pagamento in tre rate) o le carte revolving (che consentono di contrarre facilmente prestiti rimborsabili a rate).
Tutte le informazioni del caso, pertanto, in base alla nuova direttiva UE devono essere fornite con chiarezza da istituti di credito, intermediari, e in generale dai soggetti che erogano il servizio.
Obblighi informativi sul credito al consumo
Vengono introdotte regole precise su condizioni contrattuali e pre-contrattuali, e per le pubblicità relative ai contratti di credito.
Queste ultime dovranno includere un avvertimento chiaro ed evidenziato sulla regola basilare dei finanziamenti: prendere in prestito denaro costa denaro. E poi contenere i dettagli su tassi, rateazioni, durata del credito.
Vengono vietate forme di pubblicità ritenuta ingannevole, per esempio incoraggiando i consumatori a chiedere credito suggerendo che il credito migliorerebbe la loro situazione finanziaria, o suggerendo che questo aumenterebbe le proprie disponibilità.
Sono più stringenti i vincoli per le informazioni precontrattuali relative e a durata del contratto, tassi debitori, tasso annuo effettivo globale, importo totale, penali per ritardi, regole su diritto di recesso e rimborso anticipato, condizioni di prelievo. Sul contratto vero e proprio, tutte queste voci vanno anche declinate con ulteriore precisione.
In ogni caso, la ratio è quella di fornire sempre un’informazione chiara ed esaustiva, eliminando invece qualsiasi formulazione che possa risultare ingannevole per il consumatore.
Valutazione del merito di credito
Vengono poi rafforzati gli obblighi di valutazione del merito creditizio anche a fronte di queste forme di credito al consumo, che in genere vengono invece previste senza particolari paletti.
La valutazione va effettuata nell’interesse del consumatore, per evitare pratiche irresponsabili in materia di concessioni di prestiti e sovraindebitamento, e tiene adeguatamente conto dei fattori pertinenti ai fini della verifica delle prospettive di adempimento da parte del consumatore degli obblighi stabiliti dal contratto di credito. SE questa valutazione avviene tramite un trattamento automatizzato dei dati, il consumatore deve poter avere un referente umano al quale rivolgerse domande e fornire eventuali nuovi elementi.