Possibile compensare i crediti fiscali – compreso il Superbonus – con i contributi INPS. Lo chiarisce l’Agenzia delle Entrate a partire dall’attuale normativa e lo specifica meglio la Manovra 2024, sciogliendo un nodo legislativo su cui è intervenuta viene fornita risposta a specifico interpello (il n. 478/2023).
I bonus edilizi possono essere dunque utilizzati per pagare in compensazione debiti previdenziali.
La compensazione orizzontale fra crediti fiscali e contributi previdenziali è prevista dalla legge 241/1997 (su cui insiste anche un’interpretazione autentica nel decreto 11/2023) e ulteriormente dettagliata dalla Legge di Bilancio 2024, che va a modificare l’articolo 37 del decreto legge 223/2006, indicando quali compensazioni si possono effettuare ed inserendovi anche i crediti maturati a titolo di contributi e premi nei confronti di INPS e INAIL.
Agenzia Entrate: quali bonus edilizi si possono compensare
Il riferimento normativo attuale è l’articolo 17 della legge 241/1997, in base al quale i «contribuenti eseguono versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti all’INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali, con eventuale compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto».
Su questa norma è intervenuta l’interpretazione autentica dell’articolo 2-quater del DL 11/2023, in base al quale la compensazione «può avvenire, nel rispetto delle disposizioni vigenti, anche tra debiti e crediti, compresi quelli di cui all’articolo 121 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nei confronti di enti impositori diversi».
A titolo esemplificativo, aggiunge la Circolare 27/E dell’Agenzia delle Entrate:
è possibile estinguere i debiti previdenziali e contributivi mediante l’impiego in compensazione di crediti d’imposta (nella fattispecie considerata, derivanti da bonus edilizi).
Ancora più nello specifico, per quanto riguarda il Superbonus (oggetto dell’interpello), è possibile «compensare i crediti di imposta edilizi, acquisiti a mezzo di cessione del credito», con le somme dovute a titolo di contributi previdenziali.
In ogni caso, la compensazione è sempre prevista per somme riscosse tramite Modello F24 incluse nell’elenco di cui al comma 2 dell’articolo 17 del decreto legislativo 241/1997, e i relativi debiti possono essere pagati utilizzando in compensazione i crediti tributari e contributivi (anche di natura agevolativa) che possono essere esposti nel modello F24.
Manovra: crediti compensabili con versamenti INPS e INAIL
In base alla modifica normativa su cui interviene la Manovra 2024 (contenuta nell’articolo 23 del ddl di Bilancio), il comma 49-bis dell’articolo 37 del DL legge 223/2006 prevedrà dall’anno prossimo che i contribuenti possano compensare il credito annuale o relativo a periodi inferiori all’anno di IVA, IRPEF e addizionali, imposte sostitutive delle imposte sul reddito, IRAP, crediti maturati in qualità di sostituto d’imposta, bonus da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi, contributi INPS e premi INAIL esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.
Compensazione anche per bonus edilizi
I crediti da Superbonus e quelli relativi alle altre detrazioni edilizie sono crediti IRPEF, di conseguenza dovrebbero essere ricompresi in questa nuova possibilità. Le modalità tecniche verranno definite entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della Manovra (quindi entro i primi di marzo).
Chi può compensare i crediti edilizi?
C’è infine una modifica all’articolo 17 del decreto legislativo 241/1997 relativa ai soggetti che possono compensare i contributi INPS.
- Datori di lavoro non agricoli: a partire dal quindicesimo giorno successivo a quello di scadenza del termine mensile per la trasmissione in via telematica dei dati retributivi e delle informazioni necessarie per il calcolo dei contributi da cui il credito emerge o dal quindicesimo giorno successivo alla sua presentazione, se tardiva;
- Datori che versano contribuzione agricola unificata per manodopera: a decorrere dalla data di scadenza del versamento relativo alla dichiarazione di manodopera agricola da cui il credito emerge;
- Autonomi nelle gestioni artigiani e commercianti: dal decimo giorno successivo alla presentazione della dichiarazione;
- Liberi professionisti in Gestione Separata INPS: anche in questo caso, a decorrere dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi da cui il credito emerge.