La Cassazione, con sentenza n. 30082, ha stabilito che è sempre valido l’invio di una notifica PEC anche se con file allegato illeggibile, purché l’invio sia regolare.
Secondo la Sezione Lavoro, infatti, l’inesistenza della notifica è configurabile solo in caso di totale mancanza materiale dell’atto o se l’atto non possiede gli elementi essenziali per essere riconoscibile.
Cassazione: ok a notifica PEC con allegato illegibile
Nel caso specifico, la procedura di trasmissione degli atti era stata conforme agli obblighi di legge, anche gli allegati risultavano inconsistenti. Il dovere del destinatario, in caso di anomalie che rendono illeggibili gli allegati, è quello di informare il mittente, per cui nel caso di specie la mancanza era stata del destinatario e non del mittente.
Il mittente avrebbe potuto accorgersi dell’anomalia? Non basta a rendere non valido l’invio PEC.
Il destinatario deve avvisare il mittente
Se il messaggio PEC, nonostante le anomalie, è chiaramente riconoscibile come proveniente dal un determinato mittente, così come l’oggetto della notifica e il numero di iscrizione a ruolo del processo, allora la notifica è valida anche se l’allegato era illeggibile.
La “totale mancanza dell’atto” non si verifica in questo caso e di conseguenza non c’è inesistenza della notifica.
In conclusione, la Sezione Lavoro ha stabilito che: in caso di notifiche tramite PEC, se il messaggio indica chiaramente i dettagli essenziali richiesti per legge, qualsiasi anomalia che rende gli allegati illeggibili ne comporta la nullità ma non l’inesistenza.