Conto alla rovescia per l’aumento dei costi aziendali sugli incassi per i Bonus Edilizi: sarà infatti applicata dal 1° marzo la nuova misura della ritenuta sui bonifici parlanti. , come previsto dal comma 88 della Legge di Bilancio 2024. L’aumento è di tre punti percentuali: si passa dall’8% all’11% per gli accrediti delle imprese edili relativi a lavori agevolabili.
Banche e Poste opereranno la precedente trattenuta nella misura dell’8% fino al 29 febbraio 2024, applicando l’aumento per le operazioni successive.
Bonifico parlante per le detrazioni edilizie
Per avere diritto alle detrazioni edilizie è sempre necessario effettuare il cosiddetto bonifico parlante, che cioè riporta specifiche:
- nome, cognome e codice fiscale dell’ordinante e del beneficiario,
- causale del pagamento,
- indicazione dei lavori eseguiti,
- dati della fattura a cui il bonifico si riferisce,
- riferimento normativo dell’agevolazione utilizzata.
Su questi bonifici si sconta però una trattenuta alla fonte. Banche e Poste operano tale ritenuta all’atto dell’accredito dei pagamenti, a titolo di acconto dell’imposta, sul reddito dovuta dal beneficiario del bonifico (l’impresa che effettua i lavori).
Ritenuta 11% per lavori agevolati
In base alla norma contenuta nella Manovra, la ritenuta sale all’11% dal 1° marzo 2024. Quindi, per i pagamenti effettuati fino al 29 febbraio si applica la ritenuta dell’8%. La ritenuta riguarda l’impresa esecutrice degli interventi, nei confronti della quale la banca fa da sostituto d’imposta. Contrari all’aumento Confartigianato e CNA, che avevano chiesto al Governo di evitare questo intervento, destinato a togliere ulteriore liquidità alle aziende:
Si tratta di una misura che aumenta i crediti vantati verso il Fisco da parte delle imprese delle costruzioni e dell’impiantistica.
La ritenuta – il cui versamento è in capo alle imprese che eseguono i lavori – si applica a lavori di recupero del patrimonio edilizio (ristrutturazioni), interventi di risparmio energetico, per Sismabonus e Superbonus e per il Bonus barriere architettoniche.
Per il contribuente che effettua il bonifico, ovvero colui che sostiene le spese per i lavori edilizi su una propria unità immobiliare, non cambia nulla.