Desidero sapere se i Buoni Fruttiferi Postali sono considerati Titoli di Stato e se si possono non dichiarare ai fini ISEE.
I Buoni Fruttiferi Postali sono ricompresi fra i prodotti finanziari ai quali si applica l’esclusione ai fini ISEE prevista dalla Manovra 2024.
L’agevolazione riguarda sia i Buoni del Tesoro (BTP e BOT) sia gli strumenti di raccolta del risparmio con obbligo di rimborso assistito dalla garanzia dello Stato.
Essendo i BFP prodotti di risparmio con obbligo di rimborso assistito da garanzia statale (regolamentati dal decreto del 5 ottobre 2020 del Ministero delle Finanze), rientrano nella definizione delle forme di investimento pensate per i piccoli risparmiatori che saranno agevolate.
Pur non essendo i Buoni Postali Titoli di Stato, dunque, la disposizione contenuta nella Legge di Bilancio consente di escluderli dal calcolo del reddito rilevante da indicare in DSU fino a un valore di 50mila euro. Il tetto massimo si intende come cumulativo.
Il risparmiatore che ad esempio ha investito in Titoli di Stato e Buoni Fruttiferi Postali o altri strumenti di risparmio assistiti dalla garanzia dello Stato, potrà escluderli tutti fino all’occorrenza della soglia massima, calcolata in modo cumulativo rispetto a tutte le somme investite tramite queste tipologie di prodotti finanziari.
Per il calcolo del patrimonio mobiliare ai fini dell’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), i Buoni Postali non rileveranno fino a un limite di 50mila euro.
NB: Il riferimento all’anno di imposta è quello in cui i Titoli di Stato e i buoni fruttiferi rientrano nel patrimonio considerato.
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Chiedi all'espertoRisposta di Barbara Weisz