A seguito di una risoluzione anticipata del rapporto di collaborazione parasubordinata (Co.Co.Co.) con successiva Dis-Coll di 4 mesi, avendo maturato 37 anni di contributi in vari istituti, al raggiungimento del requisito anagrafico potrò comunque fare domanda di APE Sociale?
C’è una sentenza della Corte d’Appello di Trento, sezione Lavoro (Sentenza del 29/04/2021, relatore Dr. Ugo Cingano) vinta contro l’INPS, in cui è equiparato il lavoro parasubordinato a quello subordinato, per cui l’INPS ha dovuto corrispondere l’APE Sociale al lavoratore, non considerando ostativa la differenza tra i due istituti lavorativi.
Vale anche per il mio caso?
Innanzitutto, la ringrazio per la domanda che porta all’attenzione una sentenza rilevante in materia di APE Sociale.
In realtà, possono accedere all’APE Sociale i disoccupati, con almeno 30 anni di contributi, che hanno terminato la fruizione di NASPI o DIS-COLL e che sono iscritti all’Assicurazione dei dipendenti, alle gestioni degli autonomi o alla Gestione Separata.
La norma si riferisce a disoccupati che abbiano finito integralmente di percepire la prestazione per la disoccupazione loro spettante e che si trovino in stato di disoccupazione conseguente alla cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale per giustificato motivo oggettivo.
Soltanto coloro che accedono all’APE Sociale rientrando nella categoria degli addetti a lavori gravosi (con 36 anni di versamenti) devono essere stati dipendenti come ultimo contratto di impiego.
Ad ogni modo, il suo caso è in effetti del tutto assimilabile a quello esposto nel caso esaminato dal Tribunale di Trento e per il quale la Corte d’Appello ha fornito un’interpretazione estensiva della norma, assimilando il lavoro parasubordinato a quello dipendente.
Fra l’altro, il caso si riferisce esattamente a un lavoratore che ha perso il lavoro da collaboratore fisso e ha terminato di percepire la Dis-Coll.
Secondo i giudici, anche sul piano previdenziale c’è un’assimilazione progressiva delle collaborazioni personali al lavoro subordinato, la norma sull’APE Sociale comprende anche gli iscritti alla gestione separata, di conseguenza ritiene questa forma di flessibilità in uscita applicabile ai lavoratori parasubordinati.
Le sentenze non fanno però giurisprudenza, nel senso che non vanno a modificare la legge. La pronuncia di un Tribunale si applica solo alle parti in causa e non ha impatto automatico su tutti i casi simili.
E’ l’INPS che deve eventualmente modificare la propria interpretazione della norma, prevedendo l’accesso all’APE sociale per i collaboratori coordinati e continuativi.
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Chiedi all'espertoRisposta di Barbara Weisz