Con la scadenza dell’esonero contributivo al 100% per i contratti di apprendistato di primo livello nelle microimprese fino a nove dipendenti, sono entrate in vigore aliquote le ridotte previste dal relativo regime agevolato, applicabile anche nel 2024.
I datori di lavoro sono dunque tenuti a rispettare gli adempimenti contributivi del caso, applicando le aliquote che l’INPS ha illustra con apposito provvedimento.
Apprendistato: aliquote ridotte per microimprese
La contribuzione dovuta dai datori di lavoro fino a 9 addetti è pari a:
- 1,50% nei primi 12 mesi (primo anno),
- 3% dal 13° al 24° mese (secondo e terzo anno),
- 10% dal 25° mese (dal quarto anno in poi) ma ridotta al 5% contratto di apprendistato di primo livello.
Altre agevolazioni per datori di lavoro
Inoltre, le assunzioni con contratto di apprendistato di primo livello non sono soggette alla disciplina del contributo di licenziamento ( ticket di licenziamento) e sono esonerate dal finanziamento ASpI e dal contributo integrativo (complessivamente pari all’1,61% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali).
Come effettuare i versamenti INPS
Per quanto riguarda i datori di lavoro, per i versamenti contributivi sono previsti i seguenti codici TipoContribuzione in base alle diverse aliquote, applicate in funzione delle regole sopra esposte.
- Y1: apprendista a cui si applica il regime contributivo ex art. 32 c.1 lett. c) D.Lgs 150/2015. Regime contributivo per i primi 12 mesi dall’assunzione (aliquota del 1,5% a carico del datore di lavoro);
- Y2: apprendista a cui si applica il regime contributivo ex art. 32 c.1 lett. c) D.Lgs 150/2015. Regime contributivo dal 13° al 24° mese dall’assunzione (aliquota del 3% a carico del datore di lavoro);
- N1: apprendista occupato in sotterraneo, iscritto al Fondo minatori a cui si applica il regime contributivo ex art. 32 c.1 lett. c) D.Lgs 150/2015. Regime contributivo per i primi 12 mesi dall’assunzione (aliquota del 1,5% a carico del datore di lavoro);
- N2: apprendista occupato in sotterraneo, iscritto al Fondo minatori a cui si applica il regime contributivo ex art. 32 c.1 lett. c) D.Lgs 150/2015. Regime contributivo dal 13° al 24° mese dall’assunzione (aliquota del 3% a carico del datore di lavoro);
- J9: apprendista a cui si applica il regime contributivo ex art. 32, comma 1, lettera b) e c) del d.lgs. n. 150/2015 (aliquota del 5% a carico del datore di lavoro);
- K9: contributivo ex art. 32 comma 1, lettere b) e c) del d.lgs. n. 150/2015 (aliquota del 5% a carico del datore di lavoro).
Aliquote INPS a carico degli apprendisti
Con Messaggio 3618 del 17 ottobre, l’INPS ha chiarito le modalità per ottemperare agli adempimenti secondo la normativa.
L’aliquota contributiva a carico dell’apprendista assunto con contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, resta pari al 5,84% della retribuzione imponibile, valida per l’intera durata del periodo di apprendistato e per un anno dalla continuazione del rapporto di lavoro.