Cosa accade se il contribuente ha la necessità di cambiare il sostituto d’imposta indicato nel Modello 730 per poter ottenere il rimborso fiscale?
Prendendo spunto da una domanda inoltrata da un’utente, il Fisco illustra i passaggi da compiere nel caso in cui il rapporto di lavoro con il contribuente viene cessato prima della data stabilita per l’avvio della presentazione del Modello 730, pertanto il sostituto d’imposta indicato nella dichiarazione non procede a effettuare il rimborso in quanto non più tenuto a farlo.
In situazioni come queste è l’Agenzia delle Entrate a trasmettere una comunicazione via email al contribuente per informarlo del diniego da parte del sostituto d’imposta indicato inizialmente.
Qualora dalla dichiarazione emerga un credito da rimborsare, il contribuente può presentare un Modello 730 integrativo di “tipo 2” direttamente o tramite CAF o professionista abilitato, indicando il sostituto che effettuerà le operazioni di conguaglio.
In assenza di sostituto d’imposta, inoltre, il contribuente dovrà barrare l’apposita casella sempre nel Modello 730 integrativo di tipo 2.