Lo smart working per i lavoratori fragili del privato e della Pubblica Amministrazione è prorogato fino alla fine dell’anno. Lo ha stabilito il Governo con apposito Decreto Legge Proroghe (DL n.132/2023, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 29 settembre), con uno slittamento di tre mesi rispetto all’attuale scadenza del 30 settembre.
I dipendenti della PA e del privato con patologie le patologie elencate nel DM Salute 4 febbraio 2022, hanno diritto a svolgere il lavoro in modalità agile fino al 31 dicembre o, eventualmente, al cambio di mansioni.
Smart Working fragili per tutto il 2023
Era una misura attesa. Il Governo nei giorni scorsi aveva anticipato l’intenzione di recepire le richieste in questo senso. Ricordiamo che in alcuni casi lo smart working era già previsto fino alla fine dell’anno, ad esempio nel settore privato per i genitori di figli fino a 14 anni e in tutti i settori per i super-fragili (ma con nuove procedure).
Rimaneva invece la scadenza del 30 settembre per i dipendenti fragili di cui all’articolo 1, comma 306, della legge 29 dicembre 2022, n. 197. Adesso, è previsto fino alla fine dell’anno per tutti i lavori fragili, del pubblico e del privato.
Patologie e condizioni di fragilità
La condizione di rischio (derivante da immunodepressione, patologie oncologiche, svolgimento di terapie salvavita) o disabilità grave (ex legge n. 104/1992) che può dare diritto allo smart working trova riscontro nel sopra citato decreto del 4 febbraio 2022.
Sono considerati fragili i dipendenti con accertata condizione o patologia tra quelle sotto indicate:
- trapianto di organo solido in terapia immunosoppressiva;
- trapianto di cellule staminali ematopoietiche (entro 2 anni dal trapianto o in terapia immunosoppressiva per malattia del trapianto contro l’ospite cronica);
- attesa di trapianto d’organo;
- terapie a base di cellule T esprimenti un Recettore Chimerico Antigenico (cellule CART);
- patologia oncologica o onco-ematologica in trattamento con farmaci immunosoppressivi, mielosoppressivi o a meno di 6 mesi dalla sospensione delle cure;
- immunodeficienze primitive (es. sindrome di DiGeorge, sindrome di Wiskott-Aldrich, immunodeficienza comune variabile etc.);
- immunodeficienze secondarie a trattamento farmacologico (es: terapia corticosteroidea ad alto dosaggio protratta nel tempo, farmaci immunosoppressori, farmaci biologici con rilevante impatto sulla funzionalità del sistema immunitario etc.);
- dialisi e insufficienza renale cronica grave;
- pregressa splenectomia;
- sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) con conta dei linfociti T CD4+ <200cellule/µl o sulla base di giudizio clinico;
- pazienti che presentino 3 o più delle seguenti condizioni patologiche: cardiopatia ischemica, fibrillazione atriale, scompenso cardiaco, ictus, diabete mellito, bronco-pneumopatia ostruttiva cronica, epatite cronica, obesità;
- la contemporanea presenza di esenzione alla vaccinazione per motivi sanitari e almeno una delle seguenti condizioni: età >60 anni, condizioni di cui all’Allegato 2 della Circolare della Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute n. 45886 dell’8 ottobre 2021.
Novità e differenze rispetto alle vecchie regole
Se l’attività lavorativa è incompatibile con la prestazione da remoto, il dipendente deve essere adibito a diversa mansione nella medesima categoria o area di inquadramento del proprio contratto collettivo, senza effetti sulla retribuzione. Per il personale docente, la novità del DL Proroghe è l’adibizione ad attività previste dal PTOF scolastico. Lo prevede l’articolo 8 del decreto:
il personale docente del sistema nazionale di istruzione che svolge la prestazione in modalità agile è adibito ad attività di supporto all’attuazione del Piano triennale dell’offerta formativa.
In generale, la differenza rispetto alle ordinarie regole sullo smart working, è che i lavoratori fragili ne hanno il diritto indipendentemente dalle regole aziendali (che possono non prevedere il lavoro agile, o introdurlo solo per un determinato numero di giornate).