Per il calcolo ISEE, come si applicano le franchigie sui redditi da lavoro o pensione? Bisogna indicare il 20% in meno oppure la franchigia è applicata dall’INPS sull’importo effettivo indicato in DSU?
La franchigia applicata dipende dalla tipologia di reddito indicato nella DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica) ai fini del rilascio dell’attestazione sull’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) del nucleo familiare.
La franchigia del 20%, fino a un massimo di 3mila euro, ai fini del calcolo ISEE, riguarda esclusivamente i redditi da lavoro dipendente o assimilati e si applica al reddito di ciascun componente del nucleo familiare. Non sono invece previste franchigie per i redditi da lavoro autonomo.
Il riferimento normativo è il comma 3, lettera e, dell’articolo 4 del Dpm 159/2013. In base al quale, all’ammontare del reddito bisogna sottrarre:
fino ad un massimo di 3mila euro, una quota dei redditi da lavoro dipendente, nonchè degli altri redditi da lavoro ad essi assimilati a fini fiscali, pari al 20 per cento dei redditi medesimi.
Per i redditi da pensione, invece, il massimale è pari a mille euro, per ogni componente pensionato del nucleo, sempre per una quota pari al 20%.
Nel calcolo delle franchigie ISEE, quindi, si tiene conto di:
- una quota pari al 20% dei redditi da lavoro dipendente e assimilati, fino ad un importo massimo di 3mila euro;
- una quota pari al 20% dei redditi di pensione o dei trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari percepiti da amministrazioni pubbliche, fino ad un importo massimo di mille euro.
Oltre alle varie detrazioni e deduzioni spettanti per spese specifiche, si applica una franchigie al valore del patrimonio mobiliare totale pari a 6.000 euro, maggiorata di 2.000 euro per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di 10.000 euro. La soglia è incrementata di 1.000 euro per ogni figlio componente il nucleo familiare successivo al secondo. La franchigia non si applica per la determinazione dell’indicatore della situazione reddituale.
Dalla somma dei redditi del nucleo familiare che risieda in una casa in affitto, si sottrae il canone annuo fino a 7.000 euro, incrementati di 500 euro per ogni figlio convivente successivo al secondo (la franchigia è alternativa a quella per i nuclei residenti in abitazione di proprietà).
Ci sono poi una serie di franchigie ed esenzioni dal calcolo del reddito applicate a casi specifici. Ad esempio, si sottraggono fino a 5.000 euro le spese sanitarie per disabili, le spese per l’acquisto di cani guida e le spese per interpretariato delle persone affette da sordità, così come le spese mediche e di assistenza specifica per i disabili indicate in dichiarazione dei redditi tra quelle deducibili.
La formula di calcolo finale dell’ISEE è pertanto la seguente:
ISEE = (somma dei redditi al netto di spese e franchigie) + [20% * (somma dei patrimoni al netto delle franchigie)]/Parametro della scala di equivalenza
Nella compilazione della DSU è direttamente l’INPS a calcolare l’ISEE tenendo conto delle franchigie spettanti sulla base dei flussi Uniemens forniti dal datore di lavoro o delle pensioni erogate dallo stesso Istituto di Previdenza.
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