L’Agenzia delle Entrate ha fornito nuovi chiarimenti sul credito d’imposta per le bollette energetiche relativo al terzo trimestre 2022, valido anche nel caso in cui la fattura che documenta le spese sia arrivata oltre scadenza, quindi oltre il 16 marzo 2023.
Bonus energia imprese: fanno fede i consumi
Con la risposta n. 429/2023 a specifico interpello, viene spiegato che il diritto di beneficiare del bonus energia imprese maturato sui maggiori costi energetici sostenuti, di competenza del terzo trimestre 2022, ma fatturati in data 11 maggio 2023.
Alla data di scadenza del 16 marzo 2023, l’istante non era nelle condizioni di presentare alcuna comunicazione, non disponendo della fattura di conguaglio utile a documentare gli ulteriori costi sostenuti e, conseguentemente, la mancata comunicazione non può configurarsi come una violazione, neanche di tipo formale.
Niente sanzione né remissione in bonis
Sebbene la fattura sia pervenuta oltre il limite di legge, dunque, per fruire del credito d’imposta basta effettuare la relativa comunicazione senza dover ricorrere all’istituto della remissione in bonis e senza versare la sanzione di 250 euro.
La comunicazione, in ogni caso, deve sempre precedere l’utilizzo del credito e non può comunque essere effettuata oltre il termine fissato, vale a dire il 30 settembre 2023.