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Sono quattro i nuovi codici tributo istituiti dall’Agenzia delle Entrate per favorire la restituzione dei benefici usufruiti in modo indebito nell’ambito dell’esonero dal versamento dell’IRAP.
I contribuenti, infatti, sono tenuti a versare tramite modello F24 le somme dovute in seguito alle attività di recupero del beneficio indebitamente usufruito, insieme ai relativi interessi e alla sanzione prevista in caso di omesso versamento.
L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione 52/E, ha istituito i seguenti codici tributo:
- “5063” denominato “Art. 24 d.l. n. 34 del 2020 – Recupero aiuto di stato esonero versamento saldo IRAP e relativi interessi – Controllo sostanziale”;
- “5064” denominato “Art. 24 d.l. n. 34 del 2020 – Recupero aiuto di stato esonero versamento saldo IRAP – Sanzione – Controllo sostanziale”;
- “5065” denominato “Art. 24 d.l. n. 34 del 2020 – Recupero aiuto di stato esonero versamento primo acconto IRAP e relativi interessi – Controllo sostanziale”;
- “5066” denominato “Art. 24 d.l. n. 34 del 2020 – Recupero aiuto di stato esonero versamento primo acconto IRAP – Sanzione – Controllo sostanziale”.
Come ricorda il Fisco, all’interno del modello F24 i codici tributo sono esposti in corrispondenza delle somme indicate, nella colonna “importi a debito versati”.