La bozza di Disegno di legge sugli affitti brevi introduce numerose novità volte sia a fornire una disciplina uniforme a livello nazionale, sia e soprattutto a frenare il fenomeno dell’abusivismo nel settore, mettendo nero su bianco alcuni principi fondamentali in materia di locazioni per finalità turistiche.
Il DDL sulle locazioni brevi specifica che i principi in materia di affitti per finalità turistiche si applicano al contratto di locazione breve, al contratto di locazione transitoria e a ogni contratto che abbia ad oggetto la concessione, sempre per finalità turistiche, di unità immobiliari ad uso abitativo.
Una delle principali novità, volto a combattere l’evasione fiscale sui guadagni associati agli affitti turistici, è l’obbligo di farsi rilasciare un codice identificativo per l’immobile messo in locazione, che deve essere chiaramente indicato nell’annuncio.
Da CIR a CIN per tutte le locazioni turistiche
Come previsto dall’Articolo 3 del testo, il Ministero del Turismo assegnerà tramite apposita procedura automatizzata un codice identificativo nazionale (CIN) a ogni unità immobiliare ad uso abitativo oggetto di locazione per finalità turistiche, con lo scopo di assicurare la tutela della concorrenza, della sicurezza del territorio e contrastare forme irregolari di ospitalità.
Il CIN sarà assegnato previa presentazione di un’istanza telematica da parte del locatore, già munito di un codice identificativo regionale – CIR rilasciato dalla regione competente.
Sanzioni e responsabilità per inadempienti
L’Articolo 7 del DDL definisce le sanzioni in caso di violazione degli obblighi riguardanti l’esposizione ed indicazione del CIN:
- sanzione pecuniaria da 500 a 5mila euro.
- rimozione dell’annuncio, applicata anche da parte dei gestori dei portali telematici eventualmente utilizzati.
Chi concede in locazione un immobile a uso abitativo per finalità turistiche privo di CIN, invece, va incontro a una sanzione pecuniaria da euro 800 fino a euro 8mila.