Il datore di lavoro ha facoltà di scegliere liberamente il CCNL da applicare in azienda, anche se sceglie una forma contrattuale con retribuzione inferiore.
Lo ha messo nero su bianco il TAR della Lombardia con una sentenza recente, stabilendo che l’Ispettorato del Lavoro (INL) non può imporre all’impresa un contratto collettivo specifico, accogliendo in questo senso la richiesta avanzata da una cooperativa attiva nel settore della vigilanza privata.
Stando al TAR, infatti, l’INL non può obbligare la cooperativa a concedere ai soci-lavoratori dipendenti le differenze retributive relative a un’altra forma contrattuale, ritenuta maggiormente idonea.
Il CCNL, infatti, può essere deciso dal datore di lavoro a sua discrezione purché non preveda norme che vanno contro la legge o che siano riferibili a categorie non attinenti a quelle in cui opera l’impresa.
I giudici amministrativi, infine, hanno ribadito attraverso la sentenza che il trattamento minimo da garantire al socio-lavoratore della cooperativa è quello previsto dal CCNL che risulta più rappresentativo del settore.