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Bonus edilizi e cessione crediti: nuovi chiarimenti dal Fisco

di Alessandra Gualtieri

Pubblicato 8 Settembre 2023
Aggiornato 10 Settembre 2023 06:55

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Bonus edilizi, nuovi chiarimenti fiscali sul DL 11/2023: deroghe al divieto di cessione crediti, regole di sanatoria e responsabilità.

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato una nuova Circolare (la n. 27 del 7 settembre 2023), per fornire ulteriori dettagli in materia di Superbonus e agevolazioni edilizie, nello specifico sulle modifiche introdotte dal DL 11/2023, meglio noto come Decreto Cessioni.

Il provvedimento ha apportato profondi cambiamenti all’articolo 121 del DL 34/2020, il Decreto Rilancio, introducendo un divieto generalizzato di esercizio dell’opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito d’imposta derivante dal Superbonus e dagli altri bonus edilizi, salvo specifiche deroghe.

Focus sulle novità del Decreto Cessioni

Con il decreto “Cessioni”, a partire dal 17 febbraio 2023, i beneficiari del Superbonus e degli altri bonus edilizi potranno usufruire solo della detrazione ripartita su più anni d’imposta in sede di dichiarazione dei redditi, non potendo più esercitare l’opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito.

Chiarimenti sulle deroghe al divieto

Il decreto “Cessioni” ha previsto alcune deroghe al divieto generale.  In pratica, lo sconto in fattura e la cessione del credito rimangono possibili solo in determinati casi.

Ad esempio, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2022 per gli interventi relativi al superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche, o per gli interventi ammessi al Superbonus per cui, alla data del 16 febbraio 2023, risulta presentata la Cila o adottata la delibera assembleare.

Superamento Barriere Architettoniche

E’ possibile applicare le deroghe per le spese sostenute e documentate dal 1° gennaio 2022 per gli interventi volti al superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche.

Interventi ammessi al Superbonus

Le deroghe sono ammesse anche per le spese sostenute per gli interventi che rientrano nel Superbonus. A condizione che, alla data del 16 febbraio 2023, sia stata presentata la Cila per interventi diversi da quelli effettuati dai condomìni.

Inoltre, nei casi di interventi effettuati dai condomìni, deve essere stata adottata la delibera assembleare di approvazione dei lavori e presentata la Cila. Infine, per gli interventi che comportano la demolizione e la ricostruzione degli edifici, deve essere stata presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo.

Varianti alla Cila

La circolare fornisce chiarimenti anche sull’applicazione della deroga nei casi di varianti alla Cila o di interventi iniziati in data antecedente all’introduzione dell’obbligo di presentazione della Cila. Precisando che il rispetto delle condizioni richieste deve essere effettuato con riferimento alle sole opere trainanti.

Bonus diversi dal Superbonus

Per le spese relative ai bonus diversi dal Superbonus, alla data del 16 febbraio 2023, si applicano le deroghe se è stata presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario.

Se i lavori sono già iniziati là dove non sia previsto il titolo abilitativo oppure, nel caso in cui non siano ancora iniziati, sia già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori. Infine, deve essere stata presentata la richiesta di titolo abilitativo per l’esecuzione degli specifici interventi.

Iacp, Onlus, Odv, Aps e Cooperative di Abitazione

Le deroghe sono previste anche per gli Iacp e assimilati, cooperative di abitazione a proprietà indivisa, Onlus, nonché Odv e Aps iscritte nei relativi registri.

Interventi su immobili danneggiati

Infine, le deroghe sono ammissibili per gli interventi effettuati su immobili danneggiati dagli eventi sismici avvenuti dal 1° aprile 2009 in comuni per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza. Così come per quelli danneggiati dagli eventi meteorologici verificatisi nelle Marche dal 15 settembre 2022 che hanno portato alla dichiarazione dello stato di emergenza.

Responsabilità del cessionario del credito

Il decreto ha anche delineato un nuovo perimetro di responsabilità del cessionario del credito d’imposta e previsto particolari fattispecie di remissione in bonis.

La circolare fornisce ulteriori dettagli su queste nuove responsabilità e chiarisce inoltre che, salvo la prova del dolo, il cessionario del credito d’imposta non concorre nella colpa grave qualora dimostri, congiuntamente, di aver acquisito il bonus e di essere in possesso della documentazione elencata al comma 6-bis dell’articolo 121 del Decreto Rilancio.

Il mancato possesso della documentazione non è di per sé indice di dolo o colpa grave, conservando la possibilità di fornire, con ogni mezzo, la prova della propria diligenza o della non gravità della negligenza.

Remissione in bonis

Il decreto “Cessioni” ha individuato due nuove ipotesi in cui è possibile avvalersi della remissione in bonis.

La circolare dettaglia queste situazioni, fornendo istruzioni su come procedere e sulle modalità e tempistiche per il versamento dell’importo pari a 250 euro per ciascuna comunicazione tardiva.

Asseverazione rischio sismico

L’articolo 2-ter del Decreto Cessioni introduce un cambiamento significativo in caso di omessa o tardiva presentazione dell’asseverazione di efficacia degli interventi per la riduzione del rischio sismico. Questa novità si applica alle spese sostenute a partire dal 2022.

Se il contribuente vuole usufruire della detrazione, può inviare l’asseverazione entro la scadenza di presentazione della prima dichiarazione dei redditi. Questa è l’occasione in cui il diritto alla detrazione della prima quota dell’agevolazione deve essere esercitato.

Per coloro che desiderano optare per lo sconto in fattura o la cessione del credito d’imposta, l’asseverazione può essere inviata prima della presentazione della comunicazione d’opzione.

Opzione di Cessione o Sconto in Fattura

L’articolo 2-quinquies del Decreto Cessioni presenta un’altra ipotesi di remissione in bonis, valida se il contribuente desidera utilizzare l’opzione di cessione o sconto in fattura, ma non ha inviato la relativa comunicazione di opzione entro il 31 marzo 2023.

Questo potrebbe accadere se il contratto di cessione del credito con uno dei soggetti qualificati non fosse ancora concluso a quella data. In tal caso, per le spese sostenute nel 2022 e per le rate residue non fruite relative alle spese sostenute nel 2020 e 2021, è possibile ricorrere alla remissione in bonis.

Il contribuente può inviare la comunicazione entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile, cioè il 30 novembre 2023.

Ulteriori chiarimenti

Infine, l’Agenzia delle Entrate ha fornito specificazioni sul divieto di acquisto per le pubbliche amministrazioni dei crediti d’imposta derivanti dalle opzioni di sconto in fattura e cessione del credito, e sulla possibilità, per il cessionario del credito che non ha la capienza per utilizzare in compensazione la quota annuale di credito d’imposta acquistato, di ripartire detta quota in ulteriori dieci rate annuali di pari importo.